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retorica

Sul fine vita Zaia ripete l'equivoco dell'autodeterminazione

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Libertà e dignità senza fondamento nelle parole dell'ex governatore veneto sul suicidio assistito, in nome di una concezione che proclama la sovranità dell’io ma riduce a una cosa di cui disporre proprio quell'essere personale senza il quale non vi è scelta né volontà.

Vita e bioetica 31_08_2026
Foto Roberto Monaldo / LaPresse

Nelle parole di Luca Zaia (presidente del Consiglio regionale veneto) sul fine vita non si incontra soltanto una determinata scelta politica, ma una concezione dell’uomo che si presenta come immediata conseguenza della libertà e della dignità, ma rischia di sottrarsi alla domanda più radicale sul fondamento di entrambe. L’autodeterminazione viene, infatti, assunta come se fosse un principio originario, quasi che il soggetto fosse anzitutto volontà e soltanto successivamente natura, relazione, corporeità, dipendenza. Invece, l’uomo può determinarsi soltanto perché già è, e può volere soltanto in quanto la sua volontà è potenza di un essere vivente che non si è dato da sé né ha posto da sé il bene verso cui tende.

È precisamente qui che la moderna libertà negativa mostra la propria insufficienza. Nata come immunità dall’arbitrio altrui, essa tende progressivamente a convertirsi in sovranità dell’individuo su se stesso. Dal fatto che nessuno possa disporre arbitrariamente di me non segue che io possa disporre di me come di una cosa. La volontà può certamente dirigersi verso un oggetto, anche contro il bene proprio del soggetto, ma il fatto che una scelta sia autenticamente mia dimostra soltanto che essa mi è imputabile, non che il suo oggetto divenga per questo buono, giusto o giuridicamente esigibile. È questa distinzione che la prospettiva di Zaia tende a dissolvere, poiché dalla libertà della decisione sembra far discendere la legittimità del suo contenuto, come se l’autodeterminazione fosse insieme il potere di scegliere e il criterio con cui giudicare ciò che viene scelto.

La medesima difficoltà attraversa il richiamo alla dignità. Se la dignità appartiene alla persona in quanto persona, essa non potrebbe dipendere dalla valutazione con cui il soggetto giudica sopportabile o insopportabile la propria esistenza, perché ciò significherebbe far dipendere ciò che è ontologicamente inerente all’uomo da un giudizio contingente dell’uomo su se stesso. La vulnerabilità, la malattia e la dipendenza non diminuiscono allora il titolo alla tutela, ma sembrerebbero renderlo più intenso, mentre una concezione che faccia della volontà individuale il criterio decisivo rischia paradossalmente di trasformare proprio la condizione di maggiore fragilità nella ragione per cui la protezione della vita può arretrare.

È in questo punto che la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio appare filosoficamente e giuridicamente problematica. Il giudice delle leggi afferma che la vita costituisce il primo dei diritti inviolabili, esclude che dall’art. 2 Cost. possa ricavarsi un diritto a morire e nega che un generico diritto all’autodeterminazione renda di per sé inoffensivo l’aiuto al suicidio, salvo poi riconoscere che, in presenza di determinate condizioni, la libertà di autodeterminazione possa giustificare una circoscritta non punibilità dell’aiuto alla morte. È proprio questo passaggio a chiedere una giustificazione più forte di quella offerta, perché la capacità di decidere liberamente prova la volontarietà della scelta, ma non dimostra ancora perché il bene vita, che la stessa Corte assume come primario, debba cessare in quel caso di esigere la medesima protezione.

L’aporia diventa ancora più evidente se si considera che patologia irreversibile, sofferenza intollerabile e dipendenza da sostegni vitali descrivono una condizione di estrema vulnerabilità, mentre proprio quella vulnerabilità concorre, una volta accompagnata dalla volontà di morire, a delimitare lo spazio nel quale la tutela penale si ritrae. Ciò che dovrebbe rendere più intensa la cura sembra così concorrere a rendere meno intensa la protezione, e questo accade perché la volontà finisce per assumere una funzione che eccede la mera imputabilità dell’atto, arrivando quasi a modificarne la qualificazione giuridica.

Neppure il richiamo al rifiuto dei trattamenti consente di superare la difficoltà, perché rinunciare a una terapia sproporzionata non equivale a volere la morte come mezzo. L’accanimento terapeutico può e deve essere rifiutato quando il mezzo abbia perduto proporzione rispetto al fine della cura, poiché in tal caso il giudizio cade sul trattamento e sulla sua ragionevolezza, non sul valore della vita. Diversa è la struttura dell’atto nel quale la morte venga introdotta quale termine causalmente perseguito per eliminare la sofferenza, perché l’identità dell’esito non rende identiche azioni formalmente differenti. Non è casuale, del resto, che la stessa sentenza n. 242/2019 definisca le cure palliative un "pre-requisito" di qualsiasi percorso alternativo. In questa affermazione sembra riaffiorare una logica diversa e più coerente, secondo la quale il male da contrastare resta la sofferenza della persona e non la persona che soffre, sicché la medicina può riconoscere il proprio limite, rinunciare all’accanimento, alleviare il dolore e accompagnare il morente senza trasformare la morte in mezzo terapeutico.

La vera aporia della posizione di Zaia può, allora, essere colta con maggiore precisione. Egli presenta l’autodeterminazione come espressione della dignità, mentre proprio l’assolutizzazione dell’autodeterminazione finisce per subordinare la dignità alla volontà. Presenta il suicidio assistito come esercizio di libertà, mentre quella libertà, per divenire effettiva, domanda la cooperazione di altri e dell’ordinamento. Presenta, infine, questa costruzione come neutralità, mentre essa presuppone una metafisica tutt’altro che neutrale, nella quale la volontà pretende di farsi misura dell’essere e il diritto, invece di riconoscere il bene della persona nella sua realtà, rischia di assumere come bene ciò che la persona ha deciso di volere.

Una libertà così concepita non sembra più alta, bensì più povera, perché, separata dalla verità del bene, non sa più distinguere tra ciò che perfeziona il soggetto e ciò che ne sopprime definitivamente la possibilità. È forse questo il punto che la retorica dell’autodeterminazione tende maggiormente a occultare, poiché nel momento stesso in cui proclama la sovranità dell’io finisce per rendere disponibile proprio quell’essere personale senza il quale non vi sarebbero né libertà, né dignità, né diritto.



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