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LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Medici contagiati e decessi: le incongruenze della Consulta

Tante sono le contraddizioni nelle motivazioni della Consulta delle sentenze che hanno legittimato l'obbligo vaccinale per i medici. La Corte Costituzionale non ha tenuto conto delle evidenze che i vaccini non fermavano i contagi, come ammesso anche da Pfizer; i medici si sono contagiati esattamente come tutti gli altri, come dimostrano i reparti in crisi per il personale sanitario col covid. E ammettendo i decessi, anche se in misura ridotta, si conferma che il consenso informato doveva contenere anche quel rischio. Parla l'avvocato Holzeisen. 
- VIDEO: OBBLIGO VACCINALE, CORTE COSTITUZIONALE SCONCERTANTE, di Riccardo Cascioli

Attualità 11_02_2023

La Corte costituzionale ha pubblicato le sentenze integrali con le quali nel dicembre scorso ha rigettato le eccezioni di costituzionalità di diversi provvedimenti inerenti all’obbligo vaccinale dei sanitari. Assolto dunque l’obbligo vaccinale voluto dal duo Draghi-Cartabia nell’aprile 2021 per dare il via alla campagna vaccinale che da quel momento è diventata di massa.

I pronunciamenti e le motivazioni non convincono però molti giuristi, sanitari e addetti ai lavori impegnati nella battaglia contro le imposizioni vaccinali che hanno sollevato numerose contraddizioni.

I CONTAGI AVANZAVANO
Una prima problematica, ad esempio, è quella relativa a una delle sentenze, precisamente quella dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia, nella quale i giudici hanno ribadito come l’inoculazione forzata fosse giustificata – dunque non irragionevole né sproporzionata - dall’obiettivo di frenare il contagio.

Eppure, i contagi se ne sono bellamente “infischiati” dei vaccini tanto che non solo si è scoperto anche scientificamente che addirittura la protezione, col passare del tempo diventava negativa, ma anche che nemmeno le case produttrici erano in possesso degli studi di trasmissibilità dal momento che il committente, cioè l’Europa, non glieli aveva chiesti.

È quanto sanno ormai anche i muri alla luce delle dichiarazioni di Janine Small, responsabile relazioni esterne di Pfizer. La donna, durante un’audizione all’Europarlamento, ha ammesso che il vaccino Comirnaty non era stato nemmeno testato per bloccare la trasmissione. Ciononostante, i giudici si sono affidati a vecchi comunicati Iss, i quali senza alcuno straccio di dato riscontrabile, asserivano che i vaccini prevenivano l’infezione.

Sulla base di tutto questo non si capisce come si possa sostenere la legittimità della vaccinazione coatta, quando in giro ci sono prove che smentiscono le motivazioni addotte dalle Corte stessa. Insomma, contraddizioni, come quella in cui giustificano la vaccinazione dei sanitari per ragioni di politica sanitaria per evitare di svuotare i reparti. Eppure, i reparti, dall’inizio del 2022 erano falcidiati di medici che si prendevano il covid.

Esempio: al San Giovanni di Dio di Crotone nel marzo 2022 si poteva leggere che «il personale medico è decimato dai contagi e dall’isolamento a causa di contatti con positivi». Il web è pieno di articoli di questo genere. Dunque, come si fa a sostenere il contrario e cioè che il vaccino avrebbe dovuto tenere lontano il covid dai reparti e non decimare i medici?

I DATI SULL’INEFFICACIA
C’è poi un secondo aspetto che attiene a quelle che la Consulta definisce “le risultanze scientifiche disponibili” che giustificavano l’intervento coatto sui medici. Questo era falso ed era falso già dall’inizio della campagna vaccinale perché i dati sull’efficacia erano parziali mentre erano totalmente inesistenti quelli sulla sicurezza. Inoltre, si prende la strada dell’obbligatorietà quando mancano altre soluzioni. Nell’aprile 2021, cioè quando il governo Draghi ha operato la stretta sui medici, si conoscevano già l’efficacia delle cure domiciliari; quindi, la situazione epidemiologica portava a ritenere che la strada della cura si sarebbe potuta scegliere con profitto, come infatti è avvenuto in larghi strati della popolazione.

Senza dimenticare la beffa. La Consulta ricorda che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente in questo secondo caso le conseguenze previste dalla legge”. Della serie: puoi morire di fame. Incredibile, infine il passaggio in cui si dice che “qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. Della serie: vi autorizzo io a farmi la puntura sennò perdo il lavoro, però la mia persona è intoccabile”. Insomma, non si capisce sulla base di che cosa questa frase, prim’ancora che con la giurisprudenza, debba fare pace con la logica.

Infine, l’aspetto più importante e finora taciuto. Con le sentenze adesso depositate la Corte ha sostanzialmente creato uno scudo nel tentativo quasi disperato di mettere al riparo medici vaccinatori e autorità statali e sanitarie dalle future richieste di risarcimento del danno.

LE AUTORITA’ SAPEVANO
Come spiega alla Bussola l’avvocato Renate Holzeisen, che sta seguendo diversi casi «le autorità responsabili (Ministero della Salute, AIFA e ISS) sapevano sin dall’autorizzazione condizionata per l’immissione sul mercato di queste sostanze che per queste sostanze mancavano importantissimi studi per poter escludere la loro pericolosità. Lo dichiaravano, appunto, gli stessi produttori nei cosiddetti RISK MANAGEMENT PLAN che per imposizione di legge devono essere depositati ai fini dell’autorizzazione di un farmaco. Per ognuna di queste sostanze questo documento è reso pubblico. In più, grazie ad una Corte statunitense che ha accolto un F.O.I.A. (freedom of information act) da mesi in continuazione veniamo a conoscenza di nuovi documenti della Pfizer che dimostrano che lo stesso produttore sapeva prima dell’immissione sul mercato che la sostanza a mRNA poteva provocare la morte e altri gravissimi danni irreversibili. Costituiva, dunque, un chiaro obbligo delle autorità comunitarie, statali e locali informare i cittadini sul fatto che queste sostanze sperimentali potevano, come infatti fanno, causare la morte e altri danni gravissimi. Ma, invece, ai cittadini venne detto, e si continua a dirlo, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sarebbero sicuri! La motivazione delle decisioni della Corte fa acqua da tutte le parti».

EFFETTI AVVERSI
È vero, poi che la Corte riconosce, compatibilmente con quanto dice la legge, che nel caso di eventi avversi possono esserci indennizzi. L’indennizzo, però, di entità molto esigua, non si ricollega ad un fatto illecito ed è un mero riconoscimento di un “sussidio” per un evento che viene considerato come un “caso fortuito”, imprevedibile.

Invece, qui, non siamo di fronte a casi di “imprevedibili” eventi avversi, siamo proprio di fronte ad eventi avversi che si potevano e si dovevano prevedere, visto che gli stessi produttori dichiaravano nei loro RISK MANAGEMENT PLAN che non avevano la più pallida idea ("missing information") di quali conseguenze queste sostanze potessero provocare su persone con qualche problema di natura infiammatoria (ognuno di noi può avere una qualche infiammazione attiva nel corpo) o di natura autoimmune … e poi i produttori dichiaravano e dichiarano a tutt’oggi che non informazioni sulle conseguenze a lungo termine. E non avevano informazioni sulle conseguenze dell’applicazione sulle donne incinte e allattanti.

«Queste scandalose sentenze – prosegue la Holzeisen - evidentemente hanno lo scopo di tutelare tutti i responsabili del più grande crimine contro l’umanità dopo la Seconda Guerra Mondiale. Considerare costituzionalmente legittima l’imposizione dell’inoculazione di una sostanza di cui gli stessi produttori dichiarano a tutt’oggi di non avere fondamentali informazioni per poter valutare il loro reale profilo di rischio, fa venire i brividi e ricorda le sperimentazioni di farmaci anche durante il Terzo Reich».

«Invece in questo caso – prosegue l’avvocato altoatesina - il rischio era prevedibile. Anzi: i responsabili, nonostante sapessero che non potevano essere esclusi degli eventi anche letali, non hanno detto nulla ai cittadini, li hanno ingannati sul profilo dell’asserita sicurezza. Questo è decisamente un comportamento doloso. E, dunque, ogni morte e ogni altro evento avverso irreversibile causato dall’inoculazione costituisce un omicidio doloso, ossia una lesione personale dolosa».

La Corte non entra in discussione sulla circostanza che è stata imposto il trattamento con queste sostanze laddove c’erano già i primi morti. Come sappiamo, il militare di Marina Stefano Paternò è morto proprio per le conseguenze del vaccino, il nesso causale era stato accertato molto presto da parte dei periti della Procura.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO?
Per arrivare ad un risarcimento del danno
(per quanto si possa risarcire il danno causato dalla morte di una persona ossia un altro gravissimo danno irreversibile) in entità accettabili bisogna arrivare a dimostrare quantomeno il fatto colposo, e dunque la responsabilità delle autorità (comunitarie e/o nazionali e/o locali)  che hanno immesso sul mercato e gravemente disinformato i cittadini e poi persino imposto il trattamento con una sostanza iper-sperimentale, di cui si doveva sapere che crea già a breve termine un numero considerevole di morti e altri danni gravi irreversibili e che a lungo tempo potrebbe rivelarsi essere una bomba a orologeria: «Io, ad esempio, ho un mandante – medico – al quale è già stato riconosciuto un esiguo indennizzo perché ha subito dei gravi danni neurologici e il cui nesso causale con l’inoculazione è già stato riconosciuto ufficialmente. Ma ora chiederemo ai responsabili, incluso il produttore, il risarcimento dei danni per fatto colposo ossia doloso, perché quanto subito era già noto al produttore come possibile evento avverso. Invece nei foglietti illustrativi del cosiddetto “vaccino” non si trova traccia di tale concreto rischio di evento avverso».

QUEI DECESSI MESSI NEL CONTO
Secondo Holzeisen si potrebbe configurare anche la fattispecie del dolo: «A tutti è stato fatto firmare un consenso “informato” nel quale però era esclusa la possibilità del rischio di decesso o di altro grave evento danno irreversibile a seguito del “vaccino”. Un consenso può essere prestato solo a ciò che viene comunicato. Dato che i cittadini sono stati gravemente disinformati, anzi ingannati, ogni firma sul cosiddetto modulo di “Consenso informato” non vale la carta sulla quale è stata apposta. Tutti i consensi sono radicalmente nulli».

Infatti, come afferma la stessa Corte, anche se in misura ridotta e esigua, casi di morte sono comunque contemplati da Aifa, dalla stessa Iss e in definitiva dalla Consulta stessa. «Ne consegue – prosegue - che nell’informativa ai fini del consenso “informato” bisogna inserire anche la possibilità di un decesso e di altri gravissimi eventi avversi irreversibili, ancorché a loro dire poco probabili, anche se noi benissimo sappiamo che non era nemmeno così».

Dice infatti una delle sentenze: “Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali”, citando le pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA. «Questo significa che una quota di decessi era comunque “ammessa”, di conseguenza il fatto di non averlo inserito nel consenso costituisce un dolo molto grave perché la popolazione è stata vaccinata senza questo “piccolo” particolare dei decessi possibili. Per quanto riguarda l’AIFA, presto si avranno delle ulteriori notizie su fatti criminali».

In conclusione, l’avvocato ha ribadito di avere prove che «un importante parte dell’apparato giudiziario fa di tutto per coprire questo immenso crimine, iniziando dalle procure che non indagano e se aprono indagini incaricano spesso periti in gravissimo conflitto d’interesse».