Atti sessuali con minorenne, la Consulta cassa il carcere automatico
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La Corte Costituzionale ha stabilito che, nei casi definiti di minore gravità, il condannato per violenza sessuale verso un minorenne può fare richiesta di accedere a misure alternative alla detenzione. Vediamo i motivi della decisione.
L’articolo 609-quater del Codice penale disciplina gli atti sessuali con minorenne. Questi sono vietati quando il minore non ha ancora compiuto i 14 anni oppure quando non ha ancora compiuto i 16 anni e l’altra persona è un parente o un convivente o un tutore o una persona a lui legata da vincoli educativi. Si applica una riduzione di pena nei casi definiti di minore gravità, ossia quando è emersa una ridotta lesione della libertà sessuale o un danno limitato alla vittima.
Cosa capita a chi commette questo reato beneficiando di una simile attenuante? Finisce direttamente in carcere almeno per un anno, non potendo accedere a misure alternative alla detenzione (ad esempio l’affidamento in prova ai servizi sociali). Infatti il combinato disposto dell’articolo 656, comma 9, lettera a) del Codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater dell’Ordinamento penitenziale precludono al pubblico ministero di ordinare la sospensione delle pene detentive permettendo così al condannato di fare domanda per accedere a misure alternative alla pena.
Di fronte a questo eccesso di rigore, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 5 maggio scorso, gli ha dato ragione. Leggiamo alcuni stralci del comunicato stampa della Consulta perché assai chiari: «La Corte […] ha ritenuto che tale disciplina sia incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)». La disciplina viola i principi di eguaglianza perché, come ricorda la Consulta, il condannato per violenza sessuale può invece far subito richiesta di accedere a misure alternative alla pena. Questa disparità di trattamento appare quindi ingiustificata. In merito invece alla finalità rieducativa della pena, l’ordinamento deve individuare la giusta pena, ossia quella più rispondente alla qualità dell’illecito e alle tre finalità della pena: la finalità retributiva (riparare al danno alla giustizia inferto dal reato), la finalità di deterrenza e, appunto, la finalità rieducativa. Quest’ultima finalità, citata anche in sentenza perché di rilievo costituzionale, è quella più legata al profilo del reo, anche se non esclusivamente legata ad esso. Ecco allora che per alcuni soggetti, ad esempio, è più efficace, sul piano della riconquista della propria quota di umanità persa con il reato, svolgere un lavoro al di fuori del carcere piuttosto che scontare una pena detentiva.
Inoltre, a fronte delle tre finalità della pena prima indicate, aprire immediatamente le porte del carcere per questa tipologia di condannati in cui è stata rilevata l’attenuante di minore gravità appare una sanzione sproporzionata. Così i giudici: «A fronte della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha inteso valorizzare attraverso la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessaria tanto l’immediata pena detentiva in carcere, quanto l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno».
C’è da aggiungere che, oltre alle tre finalità prima indicate, qualora il reo possa essere socialmente pericoloso, la pena detentiva soddisfa anche la finalità di tutela della sicurezza pubblica. Nel caso di specie e tenendo sempre in considerazione l’attenuante di cui sopra, la Corte ha di nuovo giudicato sproporzionata la pena detentiva. O meglio: ha giudicato irragionevole negarla a priori a tutti i condannati per questo reato commesso in forma attenuata. Che si lasci la valutazione caso per caso al Tribunale di sorveglianza. In sintesi, sugli aspetti rieducativi e di tutela della collettività, così si esprime la Consulta: «Le norme censurate, infine, comportavano un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività».
In buona sostanza la Corte esprime, per il caso di specie, un giusto favor nei confronti delle misure alternative al carcere. Queste spesso vengono messe in connessione con una riduzione della recidiva. Seppur l’argomento sia molto complesso e meriterebbe molti distinguo, potremmo dire che secondo un certo orientamento della dottrina giuridica ciò potrebbe apparire probabile [cfr. F. Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2, 2007; M. Bonolis (ed), Recidività e reinserimento, Bonanno Editore, 2010]. Le misure alternative funzionano perché il lavoro motiva, ridona dignità al reo, lo porta a socializzare e perché spesso permettono la frequentazione con la famiglia. Di contro il carcere socializza il crimine, ciò a dire che il contatto con detenuti può contagiare il recluso mantenendolo fermo nella sua condizione di delinquente oppure addirittura può peggiorarlo. C’è però da aggiungere, ed è aspetto scriminante, che la diminuzione della recidiva è significativa solo per alcuni soggetti, cioè solo per quei soggetti meno pericolosi e con una stima di recidiva già bassa in partenza. Quindi il minor tasso di recidiva dipende in parte dalla misura alternativa, ma soprattutto dal profilo personale del condannato.
Detto tutto ciò, ci pare di concludere che la sentenza della Consulta per il caso di specie vada nella giusta direzione perché permette di individuare, almeno per alcuni condannati, un percorso sanzionatorio più rispondente al fatto commesso, più rispettoso della dignità del reo e più promettente nella prospettiva del suo recupero.

