Prima la Shari’a, poi la legge italiana: perché l'arbitrato è pericoloso
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La criticità della Camera di Padova non deriva dal fatto che sia islamica, ma dalla scelta di costruire una sede arbitrale permanente nella quale un sistema normativo confessionale viene posto al centro del procedimento, mentre la legge italiana viene espressamente destinata a operare dove quel sistema non arriva.
La Camera Arbitrale Islamica Italiana, costituita a Padova in data 03 marzo 2026 con l’obiettivo dichiarato di promuovere l’arbitrato all’interno della comunità islamica italiana, pone una questione che deve essere affrontata distinguendo con chiarezza l’istituto utilizzato dalle regole che vengono applicate. L’arbitrato appartiene pienamente al nostro ordinamento e consente ai privati, quando siano in gioco diritti disponibili (ad esempio un diritto di credito), di affidare una controversia a uno o più arbitri anziché rivolgersi al giudice ordinario. Le perplessità cominciano, invece, quando si esamina il regolamento della Camera, nel quale la Shari’a non rappresenta soltanto un riferimento religioso o culturale, ma assume una funzione precisa nella disciplina del procedimento e nella determinazione delle regole destinate a risolvere la controversia. Il fondamento dell’arbitrato sta nella volontà delle parti.
La Corte costituzionale, con la sent. n. 127/1977, ha chiarito che la possibilità di rinunciare alla decisione del giudice statale deriva proprio dalla libera scelta degli interessati, mentre con la sent. n. 376/2001 ha ricondotto l’arbitrato rituale a un procedimento disciplinato dall’ordinamento e rivolto all’applicazione del diritto nel caso concreto. L’arbitro non dispone, quindi, di un potere originario e non esercita una sovranità distinta da quella dello Stato. La sua funzione nasce dall’autonomia privata e produce conseguenze giuridiche perché la legge italiana riconosce quella scelta e ne stabilisce presupposti, limiti ed effetti.
Questo elemento assume un rilievo particolare nel caso padovano, perché il regolamento qualifica espressamente l’arbitrato come rituale. Non si tratta, quindi, di una semplice mediazione religiosa o di un parere destinato a rimanere confinato nella vita interna di una comunità. Il procedimento è destinato a concludersi con un lodo e l’art. 824-bis c.p.c. attribuisce a quel lodo, dalla sua ultima sottoscrizione, l'effetto proprio di una sentenza. Anche la possibilità di applicare norme diverse da quelle italiane appartiene alla disciplina ordinaria dell’arbitrato.
L’art. 822 c.p.c. stabilisce, infatti, che gli arbitri decidano secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità, e consente alle parti di indicare preventivamente le norme o la legge straniera applicabili al merito della controversia. La previsione risponde soprattutto alle esigenze dei rapporti internazionali, nei quali una controversia può avere legami con ordinamenti differenti e non vi è ragione perché la sede italiana dell’arbitrato determini automaticamente l’applicazione della legge sostanziale italiana.
La libertà riconosciuta dall’art. 822 c.p.c. rimane, tuttavia, una libertà interna all’ordinamento. La possibilità di scegliere le regole della decisione non attribuisce ai privati una potestà normativa autonoma e non trasforma l’arbitrato in uno spazio separato dalla legge statale. Restano esclusi i diritti indisponibili, continuano a operare le norme inderogabili e rimane fermo il limite dell’ordine pubblico. L’autonomia privata può, quindi, incidere profondamente sulla soluzione della controversia, senza diventare per questo il fondamento di un ordinamento concorrente.
È alla luce di questa distinzione che il regolamento della Camera Arbitrale Islamica Italiana assume un significato particolarmente delicato. La Shari’a accompagna, infatti, il procedimento fin dall’inizio, perché il regolamento stabilisce che esso sia ispirato ai suoi canoni processuali, pur facendo salve le norme inderogabili applicabili all’arbitrato. Anche quando si decide secondo equità devono essere tenuti presenti i principi che ispirano il diritto sciaraitico. Quando, invece, la controversia viene decisa secondo diritto, il regolamento stabilisce l’applicazione dei «precetti della Shari’a comuni alle nazioni islamiche».
La disciplina diventa ancora più precisa quando le parti condividono una medesima cittadinanza. Il regolamento prevede, sul punto, che, «se ciascuna delle parti ha una cittadinanza in comune fra loro, e tale cittadinanza è di un paese che include la Shari’a nel proprio ordinamento», la Shari’a debba essere applicata secondo l’interpretazione e l’applicazione proprie di quel Paese. Non basta, quindi, che entrambe le parti siano musulmane, né è sufficiente una generica provenienza da Paesi a maggioranza islamica.
Occorre una cittadinanza comune e occorre che lo Stato corrispondente abbia incluso la Shari’a nel proprio ordinamento giuridico. La disposizione decisiva viene subito dopo, quando il regolamento stabilisce che «Per le situazioni e le questioni non regolate dalla Shari’a, si applica il diritto italiano». È questa formula a rendere evidente il problema. Il diritto italiano non viene assunto come disciplina generale all’interno della quale possano eventualmente trovare spazio regole di diversa provenienza.
Il rapporto viene costruito in senso inverso, perché il diritto islamico costituisce il primo riferimento della decisione, mentre quello italiano entra in gioco per le questioni che la Shari’a non disciplina. La distanza rispetto alla normale autonomia riconosciuta dall’art. 822 c.p.c. emerge proprio da questa costruzione complessiva. Il Codice consente alle parti di scegliere le norme applicabili al merito della controversia, ma quella scelta continua a svolgersi dentro un arbitrato che riceve dall’ordinamento statale la propria legittimazione.
La Camera di Padova predispone, viceversa, in via stabile un sistema nel quale la Shari’a accompagna il procedimento, orienta la decisione secondo equità e costituisce il primo riferimento quando si decide secondo diritto. La legge italiana viene chiamata a intervenire dopo, con una funzione espressamente residuale.
È questo il passaggio nel quale la questione acquista una dimensione costituzionale. Gli artt. 8 e 19 Cost. garantiscono la libertà religiosa e consentono a ciascuno di professare la propria fede e di orientare le proprie scelte personali secondo le proprie convinzioni. Queste libertà non operano, però, in uno spazio privo di confini, perché convivono con l’eguaglianza e la pari dignità garantite dall’art. 3 Cost., con la tutela dei diritti fondamentali e con l’esistenza di norme che non possono essere derogate neppure con il consenso degli interessati.
La stessa disciplina dell’arbitrato conferma questo limite. L’art. 806 c.p.c. esclude le controversie relative ai diritti indisponibili e l’art. 829 c.p.c. mantiene fermo il controllo sulla contrarietà del lodo all’ordine pubblico. Il consenso può, quindi, giustificare la rinuncia al giudice ordinario e può consentire una notevole libertà nella scelta del diritto applicabile, senza diventare una fonte di sovranità privata capace di sottrarre una controversia ai principi fondamentali dell’ordinamento.
La criticità della Camera di Padova non deriva, dunque, dal fatto che sia islamica o dal fatto che si rivolga principalmente alla comunità musulmana. Nasce dalla scelta di costruire una sede arbitrale permanente nella quale un sistema normativo confessionale viene posto al centro del procedimento e della decisione, mentre la legge italiana viene espressamente destinata a operare dove quel sistema non arriva. Non siamo tecnicamente davanti a una nuova giurisdizione, perché gli arbitri rimangono soggetti privati e il loro potere continua a derivare dalla volontà delle parti. Resta, tuttavia, il problema sostanziale di un circuito normativo distinto che utilizza gli strumenti dell’ordinamento statale per attribuire effetti a decisioni fondate prioritariamente su un diritto confessionale.
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