Non solo le terapie: Londra vuol vietare anche le "pratiche" di conversione
Ascolta la versione audio dell'articolo
Una proposta di legge del governo britannico prevede il divieto di tutte le pratiche di conversione. Dal semplice consiglio alla predica del prete o del pastore, tutto potrebbe cadere sotto la scure della censura.
Olivia Bailey, ex sottosegretaria alle Pari Opportunità del governo Starmer, ha presentato al Parlamento un disegno di legge, denominato Conversion Practices Act 2026, che intende punire le pratiche di conversione. Il suo ambito di applicazione ricomprende Inghilterra e Galles. Parlare di “pratiche di conversione” illegittime fa sì che vengano sanzionate non solo le cosiddette terapie di conversione – ossia quel sostegno di carattere psicologico fornito da professionisti a persone omosessuali e transessuali – ma tutte quelle condotte volte a persuadere una persona ad abbandonare la propria condizione omosessuale o transessuale.
Infatti la bozza del disegno di legge, al comma 1 dell’art. 1, spiega che per pratica di conversione si deve intendere «qualsiasi condotta compiuta con l'intenzione di indurre un'altra persona ad avere o non avere, o a credere di avere o non avere, un particolare orientamento sessuale o […] identità transgender». Perché vi sia reato basta l’intento, non il risultato concreto. Leggendo il comma 1 si comprende che tale condotta può venire assunta non solo da una professionista, ma anche da un genitore, da un sacerdote, da un educatore, da un amico, da un conoscente. Da chiunque, anche da chi, come specifica l’art. 5, presiede o è membro di un’organizzazione. Dunque potranno essere perseguite anche quelle associazioni di ispirazione religiosa che si battono contro le rivendicazioni dell’ideologia LGBT.
Poi la bozza del Ddl si premura di specificare che una pratica di conversione illegittima si può nascondere sotto le mentite spoglie di un atto terapeutico. Infatti il comma 3 dell’art. 1 spiega che la condotta incriminata può anche essere «effettuata nel corso della fornitura dei servizi sanitari». Quest’ultima pratica viene però sanzionata quando «si discosta notevolmente dagli standard ragionevolmente attesi da una persona nella sua posizione». In realtà tal scostamento si realizza ogni volta che si tenta di far cambiare orientamento sessuale o l’identità psicologica sessuale ad una persona.
Il Ddl poi specifica i criteri per appurare quando una certa condotta configura una pratica di conversione vietata dalla legge. Perché vi sia illecito occorre adottare espressioni verbali o comportamenti di natura sessuale, violenti o minacciosi, di controllo e coercitivi oppure ricorrere a pressioni di natura economica o di carattere psicologico o emotivo. Queste indicazioni sono così generiche che virtualmente possono ricomprendere qualsiasi consiglio che lo psicologo o il genitore potrebbe dare al paziente o al figlio. Infatti un qualsiasi giudizio negativo su omosessualità e transessualità potrebbe venire percepito dal soggetto interessato come una indebita pressione psicologica ed emotiva. In questa prospettiva, anche una predica pubblica sull’omosessualità – posto che ne esistano ancora – potrebbe configurare una illegittima pratica di conversione. In breve la norma non rispetta il principio di tassatività della norma penale: il cittadino deve sapere in anticipo e con precisione quali condotte possono portarlo dietro le sbarre.
L’indeterminatezza della norma, così voluta per abbracciare qualsiasi tipo di condotta critica dell’ideologia LGBT e spegnere sul nascere ogni tentativo di antagonismo, non ha quindi diritto di cittadinanza in seno alla disciplina penale. Ma il quadro si fa ancora più problematico allorchè una Nota esplicativa del Ddl, che esamineremo a breve, aggiunge che queste condotte appena elencate sono solo un elenco esemplificativo e non esaustivo. Si conferma quindi che il cittadino non è assolutamente in grado di conoscere in anticipo dove si situerà il confine tra condotta legittima e condotta delittuosa.
Ma proseguiamo. Perché vi sia reato occorre, in aggiunta all’esecuzione di pratiche di conversione, che si siano prodotti «gravi danni alla salute fisica o mentale dell'individuo, o un grave allarme o disagio all'individuo che producano un effetto negativo sostanziale sulle sue normali attività quotidiane». Anche in questo caso sarà facilissimo invocare la norma ogniqualvolta una persona è stata anche minimamente turbata dal colloquio avuto con il terapeuta o con un genitore. Infine si qualifica reato anche l’incoraggiamento a sottoporsi ad una pratica di conversione da effettuarsi all’estero.
Passiamo alle sanzioni. Le pene possono essere di carattere pecuniario e/o detentivo: fino a 5 anni di carcere si rischia. E le manette possono scattare anche nel caso in cui, ad esempio, il paziente si è rivolto liberamente al professionista oppure anche nel caso in cui un ragazzo si sia volontariamente confidato con un amico o con un sacerdote. Viene quindi punita la condotta in sé, al di là del fatto che esista o meno il consenso della persona oggetto della pratica di conversione. È quindi una norma contro la libertà di cura e di essere curati e contro la libertà delle persone di poter cambiare orientamento sessuale e di poter abbandonare la transessualtà.
Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità da parte dei tribunali di emettere ordini di protezione contro le pratiche di conversione: ad esempio può vietare preventivamente ad uno psicologo di offrire il suo aiuto ad un particolare paziente. Questi ordini di protezione possono colpire persino i genitori.
Come accennato, è stata pubblicata anche una Nota esplicativa al testo di legge. In essa si può leggere che la bozza definitiva del disegno di legge disciplinerà la materia «in modo da non ostacolare l'assistenza sanitaria legittima e il supporto più ampio possibile a coloro che esplorano il proprio orientamento sessuale o la propria identità transgender e che potrebbero cercare o ricevere tali forme di assistenza. Non intende inoltre interferire con il diritto delle persone alla libertà di credo e di espressione religiosa». Per ora è una dichiarazione di intenti. Occorrerà verificare nel testo di legge definitivo se questi intenti si saranno tradotti in reali garanzie per professionisti e sacerdoti.
Ma poi c’è da notare che mancano all’appello la tutela della libertà di parola e di educazione da parte dei genitori. Ciò detto, nel discorso di presentazione del Ddl, tenuto dall'allora Ministro delle Pari Opportunità alla Camera dei Comuni, si fa un accenno alla tutela di queste due libertà: «Ho ascoltato preoccupazioni sulla libertà di espressione, sui diritti dei genitori e sulla libertà religiosa. Ho parlato con terapisti che temono che il loro importante lavoro esplorativo con i giovani possa essere compromesso e che possano essere accusati di pratiche di conversione. Voglio essere assolutamente chiara oggi: ho ascoltato queste preoccupazioni e ho agito di conseguenza. Questo disegno di legge non priva nessuno del diritto alla libertà di espressione o di religione, né alla libertà di scegliere come educare i propri figli; questo disegno di legge si limita a prevenire gli abusi. Per garantire che non vi siano effetti dissuasivi involontari sull'assistenza sanitaria essenziale, il disegno di legge prevede un'esenzione per tutti gli operatori sanitari». Quest’ultima affermazione è una menzogna perché anche gli operatori sanitari potranno essere puniti, come abbiamo visto più sopra (cfr. comma 3 art. 1). Inoltre sono solo promesse molto generiche e perdipiù non contenute nel testo di legge e nemmeno nella Nota, che, tra l’altro, non ha nessun valore legale. Se l'ex Ministro è così preoccupato che non vengano lese queste libertà perché nel Ddl non c’è traccia di una seppur minima tutela a loro favore?
Spetta ora al nuovo governo laburista Burnham decidere come procedere, se mantenere la proposta di legge o cestinarla. Considerando le nomine dei ministri, fra cui Yvette Cooper alla Sanità, è molto probabile che la proposta di legge proceda.

