Mons. Arrieta su Écône: il decreto vaticano è un atto dovuto
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Il Dicastero per la Dottrina della Fede non poteva che dichiarare quanto già prevede il diritto canonico per le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ha spiegato il canonista spagnolo, già segretario del Dicastero per i Testi Legislativi. Intervistato da AdVaticanum respinge le ragioni della Fraternità San Pio X: «L'argomentazione dello “stato di necessità” da loro invocato non appare ragionevole».
«L'argomentazione dello “stato di necessità” da loro invocato non appare ragionevole»: a smentire le ragioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X è mons. Juan Ignacio Arrieta, già segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, intervistato il 18 luglio da Niwa Limbu su AdVaticanum. Il presule spagnolo è stato anche decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce a Roma e preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X a Venezia, prima di approdare al Pontificio Consiglio (poi Dicastero) per i Testi Legislativi nel ruolo di segretario, ricoperto dal 2008 fino al 30 giugno scorso, quando ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età.
Al centro dell’intervista la situazione canonica della comunità lefebvriana in seguito alle consacrazioni episcopali del 1° luglio, un atto compiuto «in esplicita disobbedienza al successore di Pietro», che rivela però il problema di fondo di una concezione ecclesiologica che «si fonda su una gerarchia di valori e categorie ben diversa da quella insegnata dalla Tradizione della Chiesa Cattolica», che rende «altamente problematica» anche una futura ripresa dei dialoghi. Mons. Arrieta respinge lo «stato di necessità» su cui la Fraternità fonda non solo le consacrazioni episcopali (quelle del 2026 come quelle conferite da mons. Marcel Lefebvre nel 1988 e quella, meno nota, conferita nel 1991 in Brasile a mons. Licinio Rangel, poi riconciliato con Roma), ma in generale la propria azione al di fuori della regolarità canonica.
Definisce «un atto dovuto» il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede che il 2 luglio ha dichiarato le scomuniche latae sententiae per i sei vescovi coinvolti (consacrati e consacranti), e in tal senso distinto dalla Nota esplicativa circa la situazione di fedeli e chierici legati alla Fraternità. Dovuto perché «si tratta di un atto che il dicastero era tenuto a compiere; esso si limita a dare esecuzione a quanto prescritto dal canone 1387 del Codice (relativo alla consacrazione episcopale conferita senza mandato pontificio, ndr), dichiarando per conoscenza generale che i sei vescovi coinvolti si trovano in una situazione di scomunica». Differente il canone applicato al co-consacrante mons. Fellay, il 1364 §1, ma anche nel suo caso la scomunica è latae sententiae.
Resta più difficile da valutare la situazione dei laici, nei quali eventualmente una sincera buona fede potrebbe anche evitare il «dolo» o la «colpa» che per il canone 1324 rendono imputabili, ma ricorda che questo principio non si può applicare indiscriminatamente, poiché «la nostra coscienza non è autonoma e deve obbedire agli insegnamenti e all'autorità della Chiesa».
Mons. Arrieta ribadisce che il ministero dei sacerdoti della Fraternità resta illegittimo, con l'eccezione (prevista dal diritto) del pericolo di morte. Sacramenti illeciti dunque ma validi, salvo i due che – anche per la validità – richiedono che il sacerdote abbia la giurisdizione: il matrimonio e la confessione. Per la tranquillità di coscienza dei fedeli le relative facoltà vennero concesse da papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia, pur permanendo l’irregolarità canonica della Fraternità, ma qual è la situazione dopo la “rottura” del 1° luglio? Per quanto riguarda i matrimoni la risposta è più immediata in quanto, per disposizione di papa Francesco, espressa nel 2017 da una lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, a concedere le facoltà, di volta in volta, sarebbero stati i vescovi diocesani. Ed è molto improbabile che i vescovi la concedano ancora dopo le consacrazioni di Écône.
La validità o meno delle confessioni pone invece una duplice anomalia. La prima è presente nella Nota stessa: «Questi sacerdoti hanno ricevuto la facoltà di ascoltare le confessioni con un atto pontificio, e un atto della stessa natura è necessario per revocarla», spiega mons. Arrieta. La Nota esplicativa infatti avverte i fedeli dell’invalidità di matrimoni e confessioni ma non reca l’approvazione in forma specifica del Papa: tecnicamente quindi non è un atto pontificio, come lo furono invece la lettera del 1° settembre 2015 che concedeva ai sacerdoti della Fraternità San Pio X di assolvere validamente e lecitamente in vista dell’Anno Santo della Misericordia e la lettera apostolica Misericordia et misera, che quella facoltà confermava al termine del Giubileo straordinario. Al tempo stesso, anche qualora la concessione fosse ancora in vigore, resterebbe pur sempre la seconda anomalia di amministrare validamente e lecitamente un solo sacramento (Messe, ordinazioni ecc. erano e sono infatti valide ma illecite) nell’ambito di un ministero che – anche prima dei “fatti di Écône” e fino a una sempre possibile ma sempre più lontana riconciliazione con la Sede di Pietro – resta nel complesso illegittimo come del resto chiarì anche Benedetto XVI nel 2009 dopo la revoca delle scomuniche allora vigenti.
Difficilmente sarà accolto il ricorso preliminare presentato dalla Fraternità, spiega mons. Arrieta ad AdVaticanum, proprio perché il decreto non fa che dichiarare una scomunica latae sententiae, pertanto automatica. Ma la risposta romana potrebbe senz’altro aiutare a chiarire i dubia che la Nota esplicativa non ha spiegato a sufficienza. Ai più sembreranno forse cavilli canonici, ma nulla è insignificante quando c’è di mezzo la salus animarum.
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