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Ècône: scomunica ai vescovi, per gli altri c'è ma non si vede

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Scomunicati latae sententiae i neo-vescovi e i loro consacratori, la posizione di preti e fedeli è invece affidata a una Nota (poco) esplicativa che lascia aperto più di un dubbio. Resta però chiaro che i sacramenti amministrati dalla Fraternità San Pio X sono illeciti ed è pertanto proibito accostarvisi.

Ecclesia 03_07_2026
LaPresse (AP Photo/Baz Ratner)

Dopo la tempesta meteorologica che ha travolto i fedeli durante le consacrazioni del 1° luglio, un’altra ben più grave perturbazione si abbatte su Ecône. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha emesso, nella giornata di ieri, 2 luglio, l’atteso Decreto con cui si notificano le scomuniche latæ sententiæ, in cui sono incorsi i due vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Doppio è il delitto canonico dichiarato: quello per aver consacrato dei vescovi senza mandato e contro la volontà del papa (can. 1387) e quello di scisma (can. 1364 § 1). Si tratta di due delitti distinti, ognuno dei quali prevede la scomunica latæ sententiæ.

Curiosamente, per mons. Bernard Fellay, conconsacrante, viene dichiarata la sola scomunica per scisma, come già avvenne nel 1988 con mons. De Castro Mayer, che assisteva mons. Lefebvre nella consacrazione illegittima dei vescovi. Il Dicastero ammonisce inoltre «i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero ipso facto» nella stessa scomunica.

Nella Nota esplicativa che accompagna il Decreto vengono fatte ulteriori precisazioni, che spiegano come la scomunica latæ sententiæ per adesione allo scisma – dunque, non evidentemente quella per consacrazione senza mandato –, si estenda ai «ministri sacri appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X» e a quei fedeli laici «che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alle condizioni stabilite nella Nota esplicativa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996 (cfr. ibidem, 7), ancora vigente, che questo Dicastero fa propria».

Il cardinale Julián Herranz, prefetto del suddetto Pontificio Consiglio, spiegava che «nel caso dei diaconi e dei sacerdoti lefebvriani sembra indubbio che la loro attività ministeriale nell’ambito del movimento scismatico è un segno più che evidente del fatto che […] vi è una adesione formale» (§ 6) allo scisma, in quanto espressione sia di una condivisione delle posizioni scismatiche della FSSPX che delle azioni conseguenti a tale convinzione, come quella della «partecipazione esclusiva agli atti “ecclesiali” lefebvriani, senza prendere parte agli atti della Chiesa Cattolica» (§ 6).
Quanto ai fedeli, già allora si indicava che è l’«adesione formale», ossia il fare proprio «l’atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento» (§ 7), a manifestare l’adesione allo scisma (con conseguente scomunica) e non la semplice frequentazione occasionale agli atti liturgici o altre iniziative della FSSPX.

La Nota di ieri indica ulteriormente «che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi». A quanto pare, il Dicastero ritiene conseguenza della pena della scomunica non solo la proibizione di celebrare, ricevere ed amministrare i sacramenti, ma anche la revoca delle facoltà (che ricordiamo essere necessarie per amministrare non solo lecitamente ma anche validamente i sacramenti della penitenza e del matrimonio).

Ora, qui sembra sussistere un problema quanto alla revoca delle facoltà per la confessione. Infatti, fu una Lettera Apostolica di papa Francesco, Misericordia et misera (n. 12), a concedere ai sacerdoti della FSSPX le facoltà di assolvere validamente. Un Dicastero, in un documento che non ha ricevuto (almeno per ora) l’approvazione specifica del papa, può revocare l’atto di un pontefice? La mancata approvazione in forma specifica del papa lascia dunque aperto un dubbio su una questione di estrema importanza. Per i matrimoni il problema sembra diverso, perché si trattò di una lettera dell’Ecclesia Dei che incoraggiava gli Ordinari a concedere le facoltà per assistere canonicamente ai matrimoni.
Resta però chiaro che tutti i sacramenti amministrati dai sacerdoti della FSSPX e la celebrazione della Messa permangono illeciti, ed è pertanto ordinariamente proibito al fedele di accostarvisi.

Un problema ulteriore sembra sorgere sul senso di questa Nota esplicativa: qual è il suo valore giuridico? È assimilabile a quello del decreto? Perché le sanzioni esposte nella Nota non sono state riportate direttamente nel Decreto? In effetti, una Nota esplicativa non rientra tra gli atti dotati di efficacia penale. Questo non significa evidentemente che la scomunica latæ sententiæ per scisma (e lo scisma c’è) non riguardi chi vi aderisce, perché questo è già previsto dal diritto canonico. Ma, riguardo alle censure, un conto è la scomunica non dichiarata, che ha conseguenze comunque assai serie in foro interno sulla persona, e un conto quella dichiarata, da cui conseguono le corrispondenti censure giuridiche.

Restando dunque il dubbio sul valore giuridico del documento accompagnatorio, le uniche censure effettivamente dichiarate sembrano essere quelle dei vescovi; per i sacerdoti e i fedeli “assidui”, esiste un’effettiva adesione allo scisma, e la conseguente scomunica, ma non dichiarata.
Appare dunque esserci più di un problema nei documenti emessi dal Dicastero, con conseguente confusione per tutta la Chiesa (come di consueto, da un po’ di tempo a questa parte).
Tra questi, la curiosa indicazione «Prot. n. 99/2009», malgrado il documento sia correttamente datato 2 luglio 2026: quale documento è stato riesumato e modificato? Domanda non irrilevante, dal momento che il valore giuridico si esprime anche nella forma.

Il Dicastero ha altresì reso noto un documento relativo alla prassi da adottare per la riconciliazione di laici e fedeli proveniente dalla FSSPX. In sostanza, il cardinale Fernández respinge al mittente la proposta che il cardinale Müller ha lanciato in Concistoro (e ribadita ieri nell’intervista alla Bussola) di creare una sorta di Ecclesia Dei 2.0 per agevolare il rientro di chi ha deciso di non seguire lo scisma. Secondo il Dicastero, ogni sacerdote dovrà sostanzialmente cercarsi un vescovo che lo accolga ad experimentum, per poi eventualmente procedere all’incardinazione. Il sacerdote dovrà prima chiedere al papa la remissione delle censure, firmare la Professio fidei e la Forma adhæsionis, ove si promette fedeltà al papa, si accetta la dottrina presente in Lumen gentium 25, si riconosce la validità della Messa e dei sacramenti frutto della riforma liturgica e si riconosce la disciplina della Chiesa, presente in particolare nel Codice di Diritto Canonico.
Avremo modo di fornire in seguito delle valutazioni maggiormente dettagliate.



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