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La discussione sul Ddl

Violenza sessuale: consenso o dissenso? Il nodo è l’onere della prova

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La modifica, presentata da Giulia Bongiorno, al Ddl sulla violenza sessuale si basa sul fatto che la presunta vittima abbia esplicitato un dissenso. Così, l’onere della prova è giustamente a carico di chi accusa. La Cassazione, nel 2023, aveva invece invertito questo criterio.

Attualità 10_02_2026
In piedi al Senato, Giulia Bongiorno, 26/10/2022 (ImagoEconomica)

Assenso o dissenso? Qual è la differenza fra il disegno di legge sulla violenza sessuale, passato all’unanimità alla Camera dei deputati in base all’accordo fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, e la proposta modificata in Senato per volontà della maggioranza, presentata dall’avvocato Giulia Bongiorno?

In questi giorni si è letto ovunque che è stato modificato il criterio centrale per definire il reato, passato dall’assenza di un «consenso libero e attuale» della persona coinvolta, all’espressione, nel testo riformulato, della «volontà contraria», una distinzione procedurale il cui significato sfugge alla maggioranza del pubblico generalista ma che ha suscitato l’ira delle opposizioni e l’accusa immancabile di “patriarcato”.

Che cosa cambia si capisce leggendo la sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale) n. 19599 del 2023, che definisce reato l’atto sessuale che si compie «in assenza del consenso» della persona offesa, e stabilisce che il soggetto che ha subito la violenza non ha alcun obbligo, neppure implicito, di esprimere il suo dissenso «dovendosi al contrario ritenere […] che tale dissenso sia da presumersi…»  [corsivo nostro, ndr]. In altre parole, secondo la Cassazione, chi afferma di aver subito un atto sessuale contro la sua volontà non deve provare che non era consenziente, mentre l’accusato dovrà riuscire a provare «una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita».

In pratica, secondo questa sentenza, il dissenso all’atto sessuale da parte della vittima è sempre dato per scontato, non c’è bisogno di provarlo, è insito nell’accusa stessa, mentre l’accusato dovrà in qualche modo riuscire a produrre la prova contraria, cioè che la persona coinvolta consenziente lo era. Per apprezzare la differenza basta chiedersi: in che modo si potrà provare questo assenso, relativo ad un evento ormai passato, se l’accusa lo nega? E in che modo una persona (di solito un uomo) può evitare di restare senza prove nel caso che una donna consenziente successivamente dica, mentendo, che consenziente non lo era? Deve far compilare un modulo? Da firmare prima, durante e dopo, per mantenerlo “attuale”? Forse che non ci sono stati casi, per quanto sporadici, di donne che hanno mentito, per le ragioni più varie, causando la rovina, anche irreparabile, dell’uomo accusato, spesso padre dei loro figli? Statistiche ufficiali al riguardo non ce ne sono, ma nell’area delle “violenze di genere” fonti ufficiose parlano di percentuali altissime di denunce “certificate” come fasulle dal fatto di finire in nulla.

Da notare che questa sentenza della Cassazione non si basa su alcuna legge del Parlamento. La legge italiana in vigore in materia di violenza sessuale è l’articolo 609 bis, aggiunto al Codice penale nel 1996, e non fa alcun riferimento al consenso della vittima ma solo alla costrizione tramite violenza, minaccia o abuso di autorità. Successiva a questa legge è la Convenzione di Istanbul, che all’art. 36, comma 2, stabilisce che va perseguito penalmente «l’atto sessuale non consensuale con penetrazione» e «altri atti» non consensuali, ma non esonera l’accusa dal fornire le prove e non parla di consenso «attuale» bensì solo «volontario» e «libero». Contiene inoltre una specifica che è stata aggiunta nella modifica della Bongiorno: l’atto «deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

Perché allora un nuovo provvedimento di legge? Una legge che stranamente ratifica a posteriori quello che è stato già deciso “dalla giurisprudenza”, ovvero dai vari giudici? Forse quello che si voleva impedire con questa nuova legge era l’interrogatorio in cui di solito, a porte chiuse, a chi accusa vengono fatte delle domande su quanto avvenuto per capire se davvero non era consenziente. Ma questo non può avvenire al prezzo di dare automaticamente per vera la versione dell’accusa, invertendo l’onere della prova, che non può essere a carico dell’accusato.



L’emendamento

Stupro, modifiche superflue: ma servono alla propaganda

La proposta di modifica dell’art. 609 bis del Codice penale, approvata con voto bipartisan alla Camera e ora al vaglio del Senato, nella sostanza non cambia nulla. Le aggiunte sono prettamente politiche, buone per dire di aver fatto qualcosa contro gli stupri.