Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
L’emendamento

Stupro, modifiche superflue: ma servono alla propaganda

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La proposta di modifica dell’art. 609 bis del Codice penale, approvata con voto bipartisan alla Camera e ora al vaglio del Senato, nella sostanza non cambia nulla. Le aggiunte sono prettamente politiche, buone per dire di aver fatto qualcosa contro gli stupri.

Editoriali 21_11_2025
Laura Boldrini ed Elly Schlein alla Camera, 19/11/2025 (LaPresse)

Caro lettore, purtroppo, per comprendere questo articolo della Bussola, ti devi leggere quasi per intero l’art. 609 bis del Codice penale: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

In buona sostanza questo articolo punisce la violenza sessuale, lo stupro. In merito al primo comma chiariamo solo che la violenza può essere fisica o psicologica e che la minaccia è la prospettazione di un danno ingiusto qualora non si compia una certa azione. Altra modalità per coartare la libertà altrui al fine di avere un rapporto sessuale è far leva sull’autorità esercitata sulla vittima. Il secondo comma vuole invece tutelare le persone fragili, laddove il loro consenso, proprio a motivo della loro inferiorità fisica o psichica, potrebbe essere facilmente ottenuto. Infatti questo comma giustamente usa il verbo “indurre” e non “costringere” come nel primo comma.

Il 19 novembre la Camera ha modificato il suddetto art. 609 bis. Modifica approvata da maggioranza e opposizione all’unanimità. L’emendamento è bipartisan, frutto del lavoro delle relatrici Carolina Varchi (FdI) e Michela Di Biase (Pd). Perché questo nuovo art. 609 bis possa essere inserito nel Codice penale al posto di quello vecchio servirà il voto favorevole del Senato.

Quali sono le modifiche apportate? Il testo del vecchio art. 609 bis sopravvive identico nel nuovo art. 609 bis, ma si aggiunge un nuovo comma, che diventa il primo comma, e si inserisce nel vecchio secondo comma, che riguardava le persone fragili, una nuova figura di vittima, accanto ai soggetti caratterizzati da inferiorità fisica o psichica: la persona connotata da “particolare vulnerabilità”.

Leggiamo il testo del nuovo primo comma che non era presente nel vecchio art. 609 bis: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Questo comma nel suo significato normativo è identico al primo comma del vecchio art. 609 bis. In quest’ultimo, quando si parla di violenza, minaccia e abuso di potere era implicito il fatto che la vittima non avesse prestato un consenso libero e attuale. Altrimenti non si potrebbe parlare di violenza, minaccia e abuso di potere. In altri termini, laddove c’è violenza, minaccia e abuso di potere non c’è piena libertà, non c’è consenso. Dunque il nuovo primo comma è superfluo, ridondante perché assorbito dal secondo comma (il vecchio primo comma). Sfidiamo qualsiasi giudice a capire se un certo stupro potrebbe rientrare nel primo comma o nel secondo comma.

Passiamo all’espressione “di particolare vulnerabilità” inserita in questa modifica dell’art. 609 bis. Il nuovo comma punisce chi induce a prestazioni sessuali la persona che vive «in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità». Anche in questo caso non riusciamo ad immaginare una persona particolarmente vulnerabile che non viva in condizioni di inferiorità fisica o psichica. L’inferiorità fisica o psichica abbraccia qualsiasi condizione di particolare vulnerabilità. Insomma, anche in questo caso ci pare un’aggiunta superflua.

Perché dunque maggioranza e opposizione hanno voluto modificare un art. 609 bis che non era per nulla lacunoso? Perché il nuovo comma è un comma politico, un comma di propaganda culturale che più o meno suona così: avete visto che il Parlamento ha fatto qualcosa contro la violenza sulle donne? Avete visto che su questa tematica siamo tutti uniti, compresi gli onorevoli maschi alfa che siedono in Parlamento? Il nuovo art. 609 bis è quindi un enunciato di principio culturale: ribadisce quello che era già scritto in modo esaustivo nel vecchio art. 609 bis. E infatti dichiara per due volte che senza consenso il rapporto sessuale è reato e si finisce in galera. Una reiterazione per esplicitare il concetto di consenso libero e attuale, voluta anche perché questo concetto è ormai consacrato nella sensibilità collettiva, in alcune leggi e nelle sentenze dei giudici. Infatti è presente nella disciplina dei trattamenti sanitari e dunque anche in quella dell’aborto e dell’eutanasia. Occorreva inserirlo pure nei rapporti intimi che, in tal modo, paiono quasi essere medicalizzati, se non contrattualizzati.

Ma quest’ultima è solo una vaga impressione che potrebbe avere un qualsiasi maschio omicron.