Pedopornografia e IA, il virtuale non elimina l'etica
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Ambiguo processo Usa si risolve in un assoluzione di un uomo che ha creato migliaia di immagini pedopornografiche con l'intelligenza artificiale. Evocato il primo emendamento che protegge il diritto di espressione, ma non può diventare un lasciapassare.
La realtà ci sta abituando a scenari distopici sempre più assurdi, ma poche volte si prova a pensare a quali possono essere le conseguenze di questi cambiamenti nell’ambito della giurisprudenza, almeno finché l’assurdità non diventa reale e trasforma la narrazioni in verità.
Questo è ciò che è sembra leggersi in una sentenza pronunciata l'8 settembre 2026 negli Stati Uniti e che tocca un nervo scoperto dello strano rapporto tra intelligenza artificiale e diritto penale. In breve: il settimo circuito d'appello federale ha confermato l'orientamento di un giudice del Wisconsin secondo il quale il possesso privato di immagini pedopornografiche rientra nella tutela del Primo Emendamento, cioè nella protezione del diritto di espressione. Sì, perché queste immagini non ritraevano un minore reale fotografato, ma perché erano immagine fatte ad hoc dall’imputato tramite intelligenza artificiale. Sipario.
Non è vero, spalanchiamo le tende per guardare meglio la scena. Il caso riguarda Steven Anderegg, un tale che ha prodotto migliaia di immagini pedopornografiche con Stable Diffusion. In appello, l’imputato ha giocato proprio la carta dell'assenza di una vittima fisica identificabile per scagionarsi, riuscendovi.
La sentenza non è sicuramente in linea con i dati più recenti in materia, e la questione è tutt'altro che marginale. Un report del Tech Transparency Project ha individuato centinaia di inserzioni pubblicitarie su Facebook e Instagram che promuovevano materiale di questo tipo, molte indirizzate a utenti in India. L'Internet Watch Foundation, nel suo report annuale, ha censito oltre ottomila immagini e video di abusi realistici creati con l'intelligenza artificiale nel solo 2025, in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente, con una netta prevalenza di vittime (ma sono ancora tali, anche se non esistono?) femminili. Non è più un fenomeno, ma un mercato.
Il ragionamento giuridico dietro la sentenza americana merita di essere compreso prima di essere giudicato. Il diritto penale, in materia di pedopornografia, si è sempre fondato sulla necessità di proteggere un bambino reale dal danno concreto della produzione, diffusione e perpetuazione delle immagini del suo abuso. Togliere di mezzo il bambino reale significa, per una parte della giurisprudenza americana, togliere di mezzo anche il fondamento costituzionale della proibizione: resta un contenuto ripugnante, ma la Costituzione protegge anche i contenuti ripugnanti, quando non ledono un diritto altrui concretamente identificabile. È un ragionamento coerente con la propria logica interna, non un inquietante cavillo.
Questo non deve precludere un giudizio di forte disdegno verso una conclusione moralmente indifendibile. Un'immagine che raffigura l'abuso di un minore forma e alimenta uno sguardo predatorio sull'infanzia, e non è sicuramente un buon sintomo per chiunque ne possegga e ne faccia mercimonio. Chi produce, colleziona e consuma questo materiale non sta esercitando un'innocua fantasia priva di conseguenze, ma addestra il suo spirito, e difficilmente riuscirà a resistere se entra nell’orbita di un mercato con altri utenti. La distinzione tra vittima reale e vittima sintetica, per quanto rilevante sul piano probatorio, non tocca la natura del male commesso, e non aiuta né chi produce né chi consuma quei contenuti.
Lo scenario però è ben più complesso di così. Sarebbe disonesto fingere il contrario. L'intelligenza artificiale generativa ha aperto uno scenario giuridico che semplicemente non esisteva prima: la legge penale, ovunque nel mondo, è stata scritta pensando a un reato che presuppone una persona danneggiata, non un'immagine prodotta da un algoritmo a partire da milioni di pattern statistici. Dire che la cosa è sbagliata è facile, ma tradurre questa certezza morale in una norma penale solida, che regga alla prova costituzionale, che non diventi mezzo per un giudizio arbitrario, diventa un lavoro nuovo sia per la politica sia per la magistratura di mezzo mondo. Non ci sono, letteralmente, precedenti.
C’è però un rischio che ci sentiamo di segnalare. C’è il rischio che la sentenza americana sia sfoderata come un lasciapassare generale per tutto ciò che l'IA può generare, poiché mancante di una vittima diretta. Manca letteralmente il “corpo” del reato. Allora, tutto è permesso. È un'inferenza lineare: è un male oggettivo, ma senza danneggiati identificabili. E forse per alcuni potrebbe addirittura considerarsi come “il male minore”. Non ci sono vittime, ma basta questo per difendere la dignità dell’essere umano?


