Patto europeo sulla migrazione, un compromesso che non risolve
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Il meccanismo di solidarietà previsto dal nuovo accordo europeo non elimina l'ingiustizia di un peso delle responsabilità che ricade principalmente sui Paesi più esposti all'immigrazione irregolare.
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Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo viene presentato come il superamento di un sistema che per anni ha scaricato sugli Stati di frontiera una quota sproporzionata della pressione migratoria. La riforma comprende dieci atti legislativi, tra i quali spicca il regolamento UE 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che sostituisce Dublino III.
Qui emerge la prima difficoltà. È cambiata l’architettura normativa, senza che sia stato davvero rimosso il principio territoriale che aveva prodotto molte delle distorsioni precedenti. Il nuovo sistema introduce criteri ulteriori e rafforza l’unità familiare, tuttavia l’ingresso irregolare attraverso la frontiera di uno Stato continua a rilevare nell’individuazione dello Stato responsabile, mentre al richiedente viene imposto, in linea generale, di presentare la domanda nello Stato di primo ingresso o di soggiorno regolare.
Non siamo quindi dinanzi all’abbandono della logica di Dublino, quanto a una sua correzione. La geografia continua a produrre conseguenze decisive e gli Stati mediterranei restano gravati perché costituiscono frontiera esterna dell’Unione. È qui che il Patto mostra la sua tensione centrale. L’art. 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione stabilisce che le politiche in materia di frontiere, asilo e immigrazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità.
Se la frontiera esterna è giuridicamente frontiera dell’Unione, non è pienamente coerente che il costo principale della sua gestione dipenda dal luogo di arrivo. Una politica comune dovrebbe trasformare il confine esterno da limite nazionale assistito dall’Europa in confine europeo retto da una responsabilità comune.
Il Patto tenta di compensare questa asimmetria con un meccanismo permanente di solidarietà. Il passo in avanti esiste, però va misurato nella sua portata. Obbligatoria è la partecipazione alla solidarietà, non necessariamente la ricollocazione, perché gli Stati possono contribuire anche finanziariamente o mediante misure alternative. Ne deriva un sistema nel quale la responsabilità del Paese di frontiera resta immediata, mentre la condivisione degli oneri passa attraverso forme diverse e decisioni europee. La solidarietà opera così soprattutto come correttivo della pressione, anziché come criterio originario di attribuzione della responsabilità.
Una seconda criticità riguarda lo spostamento delle procedure verso la frontiera. Screening, procedure accelerate di asilo e rimpatri sono costruiti per distinguere più rapidamente chi può accedere alla protezione e chi deve essere allontanato. L’esigenza di efficienza è comprensibile, poiché un ordinamento incapace di decidere in tempi ragionevoli perde capacità di controllo. La difficoltà nasce quando alla frontiera si concentrano identificazione, valutazione della domanda, eventuale trattenimento e organizzazione del rimpatrio.
Anche qui il Patto rischia di europeizzare le regole senza europeizzare nella stessa misura il peso della loro esecuzione.
Analoga cautela merita la disciplina delle situazioni di crisi, che consente, in circostanze eccezionali e previa autorizzazione del Consiglio, deroghe ad alcune regole ordinarie, anche sui termini delle procedure di frontiera. Ogni ordinamento ha bisogno di strumenti per l’emergenza, tuttavia una disciplina dell’emergenza resta giuridicamente sana soltanto quando l’eccezione conserva carattere straordinario. In una materia segnata da flussi ricorrenti, il confine tra crisi e ordinarietà può diventare incerto.
Il limite più profondo del nuovo Patto si trova dunque nella distanza tra integrazione proclamata e responsabilità effettivamente assunta. L’Unione costruisce procedure, banche dati, criteri e meccanismi comuni di solidarietà, mentre conserva una parte essenziale della responsabilità legata al territorio dello Stato nel quale il fenomeno migratorio si manifesta.
È un compromesso politicamente comprensibile, perché riflette la resistenza degli Stati a condividere fino in fondo le conseguenze dell’abolizione delle frontiere interne. Sul piano giuridico resta una costruzione incompleta. Finché la frontiera sarà europea quando garantisce la libera circolazione e tornerà prevalentemente nazionale quando occorre sopportarne il costo migratorio, il sistema continuerà a contenere una contraddizione che la sostituzione di Dublino, da sola, non può risolvere.

