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Ora di dottrina / 220 – Il supplemento

Le mancanze della dichiarazione di Czestochowa

La Santa Sede domandò al XII Congresso Mariologico Internazionale, riunitosi a Czestochowa dal 18 al 24 agosto 1996, di pronunciarsi sull’opportunità del dogma di Maria Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. Ma la risposta della commissione incaricata evitò un vero approfondimento teologico.

Catechismo 06_09_2026

Il magistero dei pontefici, nella sua forma ordinaria, ha più volte confermato sia il titolo che la dottrina di Maria Mediatrice di tutte le grazie, sottolineando in particolare la cooperazione di Maria alla redenzione in atto primo, ossia nell’acquisto delle grazie (corredenzione). Anche il Concilio Vaticano II, come si è visto, non respinse l’insegnamento di una partecipazione prossima e attiva di Maria alla redenzione. E Giovanni Paolo II, sulla base dei testi di Lumen Gentium, offrì un nuovo approfondimento sulla mediazione di Maria, ricorrendo esplicitamente anche al titolo di Corredentrice.

A livello teologico, il sostegno non mancava, sebbene non si potesse parlare di un consenso unanime. Ci fu però un evento che segnò in negativo quella che potremmo chiamare l’avventura della corredenzione. La Santa Sede, per bocca della Segreteria di Stato, domandò al Congresso Mariologico Internazionale, che si sarebbe riunito, per la dodicesima edizione, a Czestochowa dal 18 al 24 agosto 1996, di pronunciarsi sull’opportunità di un nuovo dogma mariano, che proclamasse Maria Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. Tuttavia, gli interventi dei diversi relatori vertevano sul culto di Maria nelle diverse tradizioni liturgiche d’Oriente e d’Occidente. Gli organizzatori del Congresso decisero di affidare il compito richiesto dalla Santa Sede ad una commissione a parte, composta dal presidente e dal segretario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, rispettivamente P. Paolo Melada, OFM, e P. Stefano Cecchin, OFM, da 16 teologi cattolici e da 5 non cattolici. Tra i nomi più noti troviamo il gesuita P. Candido Pozo, il carmelitano P. Jesús Castellano Cervera, il monfortano P. Stefano De Fiores, don René Laurentin e don Anton Ziegenaus.

La risposta, pubblicata circa un anno dopo su L’Osservatore Romano, il 4 giugno 1997, dà l’impressione di aver evitato un vero approfondimento teologico, preferendo invece una dichiarazione che potesse accontentare e rassicurare la parte non cattolica presente; ma decisamente meno quella cattolica, a partire dai teologi congressisti che furono sostanzialmente tenuti all’oscuro dei lavori della commissione, e vennero a sapere dell’esito dal quotidiano della Santa Sede.

Questa dichiarazione è di particolare importanza, perché è diventata come il manifesto della posizione che “il dogma non s’ha da fare”. Poteva e doveva essere un testo articolato di approfondimento e chiarimento, che permettesse a Giovanni Paolo II di avere un nuovo contributo esaustivo e di singolare penetrazione. Ne risultò invece, a giudicare dalla dichiarazione, un lavoro di compromesso al ribasso. Vediamo quindi di analizzare in dettaglio il testo.

I relatori indicano che la commissione è giunta ad una “doppia conclusione”. La prima esordisce con un’affermazione che lascia quantomeno perplessi, sapendo che è stata scritta da dei teologi: «I titoli [di Corredentrice, Mediatrice e Avvocata], come vengono proposti, risultano ambigui, giacché possono comprendersi in modi molto diversi». Che dei titoli possano essere compresi in vari modi, ortodossi e non, è quanto di più ovvio, dal momento che la comprensione di un titolo rimanda necessariamente alla sua spiegazione. Ed è quanto di più scontato nella storia della teologia cattolica, che proprio su titoli e termini ha conosciuto le più vigorose discussioni e le più dolorose separazioni, a partire dalle dispute trinitarie e cristologiche dei primissimi secoli. Se si dovesse seguire questo criterio della dichiarazione, non si salverebbe alcun titolo mariano. I titoli di “Madre di Dio” o di “Immacolata Concezione” non sono stati di fatto intesi in modi molto diversi? Ma qual è stata la risposta della Chiesa a questa ambiguità? Rinunciare ad utilizzarli e lasciare che di Maria Santissima si utilizzasse solo il nome proprio? No, al contrario, la Chiesa ha definito con precisione come questi titoli devono essere intesi e quali interpretazioni devono invece essere respinte, perché non conformi alla regula fidei.

Consideriamo il titolo che esprime il mistero fondamentale di Maria, la divina maternità: Theotokos, Madre di Dio. La preoccupazione di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, nel respingere questo titolo, era che Maria non doveva essere erroneamente considerata alla stregua di Dio, se non persino superiore, dal momento che ne era la madre; una preoccupazione che rivelava una non adeguata comprensione dell’unione delle due nature nell’unica persona del Verbo. Il titolo era dunque effettivamente foriero di ambiguità se il titolare della più importante sede patriarcale lo contestava. Seguendo il principio della dichiarazione, anziché il titolo contestato di Theotokos, i padri del Concilio di Efeso avrebbero dovuto preferire quello più neutro e più pacificamente condiviso di Christotokos (Madre di Cristo); un titolo lontano da fraintendimenti, ma certamente inadeguato ad esprimere la relazione di Maria con il Verbo. Scelsero invece la strada opposta, quella della spiegazione del titolo mariano Theotokos sulla base di precisazioni relative al mistero di Cristo, accettando una separazione dolorosa di una parte considerevole di cristiani. Si discute ancora oggi se si sarebbe potuto fare di più per intendersi, ma di certo la strada scelta non fu quella di sacrificare il titolo perché ambiguo.

Per l’Immacolata Concezione non andò certamente meglio. Per secoli non solo i teologi, ma anche università e nazioni, si divisero tra maculisti e immaculisti, ciascuna fazione con le sue ragioni. Anche dopo che il beato Duns Scoto sciolse il nodo di come tenere insieme la verità di Cristo Redentore di tutti gli uomini (inclusa dunque Maria) e quella dell’esenzione di Maria dalla colpa originale, il dibattito continuò per molto tempo. Se Pio IX avesse seguito il principio della dichiarazione, non avrebbe mai proclamato il dogma. Anche in questo caso, la strada fu quella dell’approfondimento e della spiegazione attenta di un titolo “ambiguo”.

Non diversamente avrebbe dovuto fare la commissione in relazione ai titoli di Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. Il lavoro della commissione era tra l’altro molto agevolato da quanto teologi e pontefici avevano già sviluppato in precedenza.

Facciamo poi notare un principio che ci viene dalla dichiarazione dogmatica dell’assunzione di Maria al cielo, e che appare importante nella prospettiva di uno studio che avrebbe dovuto aiutare il papa a prendere una decisione in relazione ad una nuova definizione dogmatica. Pio XII proclamò questo dogma quando il suo oggetto era stato sì precisato, ma senza che ciò comportasse l’aver risolto tutte le questioni annesse. Se Maria avesse effettivamente sperimentato la separazione dell’anima dal corpo, ossia la morte, non era affatto un problema risolto, e non lo è nemmeno oggi. Il papa considerò però sufficiente escludere che il corpo verginale di Maria Santissima avesse sperimentato la corruzione del sepolcro, senza voler chiudere la partita sulla questione della morte di Maria.

Analogamente, la commissione avrebbe potuto presentare una dichiarazione con i contenuti certi e consolidati che questi titoli considerati esprimevano, rinviando ad un ulteriore approfondimento le questioni non ancora pienamente chiarite o non pienamente condivise, come per esempio il tipo di causalità che Maria eserciterebbe nella redenzione degli uomini che l’hanno preceduta o la questione del “sacerdozio di Maria”. Non è necessario che tutto sia perfettamente chiaro e risolto per giungere ad una definizione dogmatica, mentre invece è necessario e sufficiente che venga ben delineato l’oggetto da definire. Ma di questo, nella dichiarazione della commissione, non c’è traccia. E le perplessità sollevate dalla dichiarazione di Czestochowa non finiscono qui.

1. Continua



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