I Radicali giocano alla roulette del suicidio assistito
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Per l'ottava volta la Consulta è chiamata a pronunciarsi sul tema del suicidio assistito. Una strategia dei Radicali di Cappato che punta a sottoporre alla Corte Costituzionale continuamente dei casi per rischiare un diritto d'azzardo. Ma stavolta il giudice vuole sentire anche otto pazienti gravi contrari.
Ed otto. Per l’ottava volta la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul tema del suicidio assistito. Questo fa comprendere che una strategia dei Radicali è la tenacia, la perseveranza nella battaglia ideologica, l’ostinazione nel perseguire i propri obiettivi di carattere rivoluzionario.
Il copione è sempre lo stesso: abbiamo una donna affetta da una patologia grave ed irreversibile, ma la cui sopravvivenza non dipende direttamente da trattamenti terapeutici. Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si offre insieme ad altri di accompagnarla in Svizzera affinché trovi la morte tramite la pratica del suicidio assistito. La donna muore e Cappato come al solito si autodenuncia per il reato di aiuto al suicidio con l’intento non certo di finire dietro le sbarre – mai gli è capitato e sa che mai gli capiterà – ma per sollevare una questione di legittimità costituzionale in merito al criterio dei sostegni vitali, uno dei quattro criteri che la Consulta aveva indicato nel 2019 al fine di poter accedere al suicidio assistito (clicca qui e qui), criteri che hanno permesso finora a 17 persone di togliersi la vita.
La Procura di Bologna voleva archiviare il caso, invece il Gip, nei fatti, asseconda le volontà dei Radicali e così il criterio relativo ai mezzi di sostentamento vitale finisce sul banco degli imputati davanti alla Corte Costituzionale. I Radicali e il Gip vorrebbero che tale requisito fosse dichiarato incostituzionale: che possano suicidarsi anche quei malati non tenuti in vita da trattamenti sanitari. Il Gip arriva ad una conclusione coerente rispetto ad alcune premesse, ma le premesse sono moralmente erronee. Il Gip così argomenta: ad oggi a motivo della legge 219/17 un paziente può rifiutare trattamenti sanitari salvavita e così morire. Perché allora non si permette di morire anche a quel paziente non tenuto in vita da nessun macchinario o altro trattamento sanitario? Sarebbe discriminatorio, sarebbe irragionevole.
C’è da evidenziare che già ben due volte la Corte si era pronunciata su questo criterio sempre su “istanza” dei Radicali e per due volte non dichiarò incostituzionale il criterio. E il buon diritto esigerebbe che si rifiutassero altri rinvii sui medesimi ed identici aspetti. Ma sappiamo bene che la Consulta sposa di massima l’orientamento radicale anche se procede non alla velocità desiderata da Cappato & co.
Dicevamo che la Corte costituzionale già si era espressa per due volte sul criterio dei mezzi di sostentamento vitale. La prima volta, con la sentenza 135/24, non eliminò il requisito dei trattamenti vitali, ma ne precisò la portata. Da una parte chiarì che possono accedere al suicidio assistito non solo i pazienti che già dipendono da trattamenti salvavita, ma anche chi è sul punto di ricorrere ad essi, perché senza questi morirebbe a breve.
Su altro fronte indicò in modo più analitico quali trattamenti possono essere considerati salvavita: «Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale». Poi venne la sentenza 66/25 e ancora una volta la Consulta non cancellò il criterio dei trattamenti salvavita, nonostante la richiesta del Gip del Tribunale di Milano.
Per coerenza e logica la Corte costituzionale anche in questo caso – caso che non sarebbe nemmeno dovuto arrivare sulla scrivania dei giudici – dovrebbe ritenere infondate le motivazioni addotte dal Gip. Infatti i giudici sono i medesimi, le sentenze relative a questo oggetto sono recentissime e sono plurime e dunque non si comprenderebbe il motivo per un cambio di orientamento. Di contro, se i giudici mutassero parere, allora vorrebbe dire che saremmo entrati nell’era del diritto d’azzardo: punti e ripunti alla roulette e vedrai che prima o poi il tuo numero esce. Oppure, sposando un’altra e ben più realista interpretazione, ci troveremmo di fronte ad una giurisprudenza che sentenzia non in base al diritto, ma in base al grado di incidenza delle pressioni ricevute dai giudici territoriali e dell’opinione pubblica. In definitiva, un diritto che cede all’assedio dei Radicali.
Ieri la Corte costituzionale su questo caso ha sentito 11 pazienti gravi. Tre sono a favore del suicidio assistito ed otto contrari. Mario Esposito e Carmelo Leotta, gli avvocati difensori di questi otto, hanno spiegato al Corriere della Sera che eliminare anche il criterio dei trattamenti di sostegno vitale potrebbe essere un ulteriore stimolo al suicidio per quei pazienti che già vivono sulla loro pelle la forte tentazione di farla finita. E dunque, aggiungiamo noi, il nostro ordinamento giuridico esprime un favor vitae o un favor mortis?
Nel primo caso dovrebbe eliminare qualsiasi allettamento volto al suicidio. Gli avvocati Esposito e Leotta già in passato avevano proposto argomenti contrari al suicidio assistito di fronte alla Consulta e uno snodo concettuale assai efficace da loro articolato allora era stato il seguente: ad oggi a causa della sentenza 242/19 solo alcuni pazienti possono accedere al suicidio assistito. Quindi la loro vita è un bene assai più disponibile della vita degli altri cittadini a cui è invece impedito, a motivo dell’assenza dei criteri indicati dalla Corte, di accedere al suicidio assistito. Ma se la loro vita è più disponibile di altre vite vuol dire che vale di meno. Infatti è indisponibile ciò che è prezioso. Di contro ciò che è disponibile vuol dire che non ha poi così tanto valore. In conclusione ammettendo che alcune persone possano morire ed altre no si ammette l’esistenza di persone di serie B. Se poi tutte potessero morire a proprio piacere, tutte sarebbero persone di serie B.
Attendiamo quindi la sentenza della Consulta in merito al rinvio del Gip di Bologna e attendiamo anche la decisione sempre della Consulta sulla legge sul suicidio assistito della Regione Sardegna impugnata dal governo per questioni di competenza statale sulla materia oggetto della legge regionale.

