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il caso

Corona-Signorini, il nodo è il confine tra tutela e censura

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Il Tribunale civile di Milano ordina la rimozione di tutti i contenuti di "Falsissimo" riguardanti il conduttore del Grande Fratello, prima che i giudici di grado successivo e le indagini penali chiariscano la fondatezza delle accuse e difese. Vicenda emblematica del sottile equilibrio tra protezione dei diritti e bavaglio alla libertà di espressione.

Attualità 27_01_2026
Foto di Marco Ottico/Lapresse

Il caso Signorini-Corona segna uno dei passaggi più delicati e controversi nel rapporto tra informazione, spettacolo e giustizia, perché mette a confronto in modo frontale la tutela dei diritti della personalità e il principio costituzionale della libertà di espressione, riaccendendo il dibattito sulla legittimità della cosiddetta censura preventiva.

Con il provvedimento cautelare urgente emesso ieri dal Tribunale civile di Milano, il giudice Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato da Alfonso Signorini, ordinando a Fabrizio Corona la rimozione immediata di tutti i contenuti, video, audio e testuali, relativi al giornalista e conduttore, diffusi attraverso il format online “Falsissimo”, inibendogli inoltre la pubblicazione futura di qualunque ulteriore materiale che possa anche solo indirettamente ledere la reputazione, l’immagine e la riservatezza del ricorrente, fino ad arrivare alla misura particolarmente incisiva della consegna di tutti i supporti tecnologici contenenti materiale attinente alla sfera privata di Signorini, con una sanzione di 2.000 euro per ogni singola violazione e per ogni giorno di ritardo e la condanna al pagamento di circa 9.000 euro di spese legali.

La decisione nasce dalla denuncia di una vera e propria campagna diffamatoria che, secondo i legali di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, sarebbe stata pianificata e finalizzata a scopi di lucro personale, basata su accuse gravissime – come l’esistenza di un presunto “sistema criminale seriale” fatto di ricatti e favori sessuali per l’accesso al Grande Fratello – mai dimostrate e veicolate attraverso i social e YouTube, con il coinvolgimento, a loro dire, anche dei grandi web hosting, ritenuti moralmente concorrenti nell’illecito, visto che non possono esserlo giuridicamente in base alle norme giuridiche vigenti.

In quest’ottica, il provvedimento del giudice viene letto come una necessaria tutela anticipata contro un danno ritenuto attuale e irreparabile, capace di giustificare un intervento d’urgenza prima ancora dell’accertamento definitivo della diffamazione in sede penale o civile. Il giudice fa anche presente che per arrivare ad un provvedimento di inibitoria come questo, così come stabilito dalla Cassazione, non c'è necessità che "la responsabilità civile del diffamante sia stata accertata con sentenza irrevocabile". La "inibitoria" può servire anche in "funzione preventiva" per evitare una ulteriore "lesione del diritto dell'onore e della reputazione".

Tuttavia, è proprio qui che si annida il nodo più problematico della vicenda: la scelta di impedire ex ante la diffusione dei contenuti, anziché intervenire ex post, una volta verificata la loro effettiva portata diffamatoria, solleva dubbi seri sulla compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione.
È la linea su cui si attestano i legali di Corona, che hanno annunciato ricorso in appello parlando apertamente di censura preventiva e ricordando come l’ordinamento italiano, proprio per evitare derive autoritarie, preveda la punizione della diffamazione solo dopo il suo accertamento, non l’inibizione preventiva della parola sulla base di un rischio presunto.

La domanda, allora, è se sia giusto bloccare una voce – per quanto scomoda, aggressiva o discutibile – prima ancora che un giudice accerti la falsità delle accuse e il dolo diffamatorio, o se non si sarebbe potuto attendere l’esito dei procedimenti ordinari, affidando alla querela, al risarcimento e alle eventuali condanne il compito di sanzionare eventuali abusi. Il caso diventa così emblematico di un equilibrio fragile, in cui la necessità di proteggere la reputazione e la dignità personale si scontra con il rischio di creare un precedente pericoloso, capace di legittimare interventi inibitori sempre più ampi nei confronti di chi comunica, specialmente nel contesto digitale, dove i confini tra informazione, intrattenimento e aggressione personale sono sempre più labili.

In attesa che i giudici di grado successivo e le indagini penali chiariscano la fondatezza delle accuse e delle difese, la vicenda Corona-Signorini resta dunque una cartina di tornasole del nostro tempo, in cui la giustizia è chiamata a muoversi su un crinale sottilissimo, cercando di evitare che la tutela dei diritti si trasformi, anche solo involontariamente, in un bavaglio alla libertà di espressione.