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LA RIFORMA

Adozioni più facili Ma nella legge si nasconde il trucco

Come è noto, una strada previa all’adozione è quella dell’affido. Ora una proposta di legge vorrebbe che la famiglia affidataria per più di due anni, una volta che il minore venisse dichiarato adottabile, fosse ai primi posti nella scelta del nucleo familiare adottante. Giusto, ma nella proposta è nascosto un trucco. Pericoloso...

Editoriali 11_11_2014
In arrivo la riforma dell'adozione

La senatrice Pd Francesca Puglisi è la prima firmataria di una proposta di legge sulle adozioni che andrà in parte a modificare questo istituto così come disciplinato dalla legge 184 del 1983. La Commissione Giustizia del Senato ha dato parere favorevole a tale proposta di modifica, primo passo perché diventi legge dello Stato. 

In cosa consiste la novella legislativa elaborata dalla Puglisi? É lei stessa a spiegarlo: «Quando il rapporto di affido familiare si protrae oltre i due anni, e il minore viene dichiarato adottabile, con la legge 1209 viene offerta la possibilità alla famiglia, o alla persona affidataria che ne faccia richiesta, se corrisponde al superiore interesse del minore, la possibilità di essere considerata in via preferenziale, ai fini dell'adozione stessa». Come è noto, una strada previa all’adozione è quella dell’affido. Ora si vorrebbe che la famiglia affidataria che si è presa cura del bambino per più di due anni, una volta che il minore venisse dichiarato adottabile, fosse ai primi posti nella scelta del nucleo familiare adottante. La ratio della norma in esame è chiara e sensata: meglio preferire per l’adozione quell’ambiente familiare dove il piccolo si è già trovato bene che scommettere su un altro assolutamente estraneo al minore.

Perché si è sentito l’esigenza di proporre una simile modifica?  Ad oggi non è per nulla vietato scegliere la famiglia affidataria come famiglia adottante, però è accaduto che qualche tribunale avesse messo dei bastoni tra le ruote, non permettendo ad esempio ad alcune coppie affidatarie di ottenere l’adozione del minore sebbene ne avessero avuto i requisiti. É quindi una proposta di legge che mira a tagliare la testa al toro in caso di future vertenze sul punto. Ma è solo questo l’intento della Puglisi? Pare che ci sia dell’altro. 

La legge sull’adozione del 1983 prevede all’art. 44 che anche un single o un convivente possa adottare qualora sia un parente del minore o si sia instaurato con questi «un preesistente rapporto stabile e duraturo». Il minore però in questi casi non taglia completamente i rapporti con la famiglia di origine. La scelta del legislatore era motivata dal fatto che tra una famiglia sconosciuta al bambino e una singola persona che può invece vantare un legame di parentela oppure un rapporto di conoscenza profonda, è preferibile, ma solo in casi eccezionali, dare in adozione il bambino a un viso noto che ad una coppia di sconosciuti. Un po’ in barba al fatto che, a dire il vero, un bambino per crescere bene deve avere un papà e una mamma.

Ora, dato che anche i single possono ricevere in affido un minore, se questa proposta di modifica legislativa vedrà la luce, potrà accadere che l’eccezione del single adottante diventi la norma e che celibi e nubili scavalchino in graduatoria coppie coniugate. Questo perché se è titolo preferenziale essere affidatari, tra un single affidatario e una coppia di sposi non affidatari, vincerà il primo nella corsa all’adozione. Fantasie? No, è la stessa Puglisi a confermarcelo: «attraverso l'articolo 44 della legge attuale, ci sono già stati diversi casi di adozione ai single. Ma con un emendamento al testo attuale noi proporremo che non siano più casi speciali». Dunque queste future modifiche al testo attualmente in esame al Parlamento potranno portare a privilegiare il single a discapito delle coppie coniugate e quindi molto a discapito del benessere del minore. Ma è solo il preludio a un dramma familiare di più ampio respiro. Infatti, nulla vieterà di assegnare in adozione un bambino a un single gay. 

Se fino a ieri l’orientamento sessuale era una discriminante per la richiesta d’adozione, ora – ordinanze dei giudici alla mano – non lo è più. Basta ricordare che di recente un tribunale di Roma ha riconosciuto ad una coppia lesbica la "stepchild adoption”, che a Palermo all’inizio del 2014 i giudici hanno eletto come affidatari una coppia di maschi omosessuali, e che già anno prima la Cassazione considerò «un mero pregiudizio» ritenere che «sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale».

E così arriveremo alla terza fase della Soluzione Finale contro la famiglia. Se un single gay può adottare, significa che per legge è un genitore a tutti gli effetti. Come vietare allora a due persone omosessuali il diritto di sposarsi? Se la persona omosessuale è agli occhi dello Stato “genitore”, a maggior ragione può essere anche “coniuge”. E in più: come vietare a questi “coniugi-genitori” il diritto di adozione dato che viene riconosciuto al single omosessuale? Se il single omo può adottare, a fortiori dovrà essere concesso anche alle coppie omo. Il sillogismo omo-socratico ahinoi non farà una grinza.