Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santa Caterina da Siena a cura di Ermes Dovico

Corte di Cassazione

Unioni civili e assegno di separazione

La Cassazione ha deciso che, in caso di separazione tra uniti civilmente, l'assegno debba conteggiare anche il periodo di convivenza.

Gender Watch 30_12_2023

Lei e lei vanno a convivere. Ma una delle due lei, per stare insieme alla compagna, si trasferisce da Venezia a Pordenone perdendo alcune chances di lavoro. Poi, varata la legge Cirinnà, si uniscono civilmente. Infine si separano. Ma l’unita civile che si era trasferita a Pordenone chiede ai giudici che il calcolo dell’ammontare dell’assegno di separazione, previsto dalla legge Cirinnà anche per gli uniti civili, comprenda anche gli anni di convivenza pre-unione civile dato che in quel periodo, come visto, quella lei aveva rinunciato per la compagna ad alcune occasioni di lavoro. Una scelta obbligata, poi, quella di convivere a motivo del fatto che quando si conobbero non c’era la possibilità di unirsi civilmente.

Corsi e ricorsi il caso finisce davanti alla Corte di Cassazione. Questa, non poco tempo fa, aveva deciso che l’assegno divorzile conteggiasse anche gli anni di convivenza pre-matrimoniale. E dato che la Cirinnà equipara quasi in tutto unione civile a matrimonio va da sé che i giudici abbiano esteso la disciplina della sentenza riguardante l’assegno divorzile per il matrimonio anche per le unioni civili.

In tal modo il nostro ordinamento giuridico ribadisce una menzogna evidente: l’unione civile tra due persone omosessuali ha pari valore del matrimonio.