La Cassazione conferma che non serve il Ddl Zan
Un transessuale dà del «frocio» ad una persona e questi lo denuncia. Il caso giudiziario arriva sin in Cassazione la quale conferma la condanna del transessuale per diffamazione. Conclusione: non serve il Ddl Zan.

Una persona transessuale aveva avuto un rapporto sessuale con un consigliere comunale della Lega di una cittadina del Nord. Il transessuale aveva poi dato del «frocio» al consigliere e questi lo aveva denunciato per diffamazione. Il transessuale veniva poi condannato in primo grado e in secondo grado.
Anche la Cassazione ha di recente confermato la condanna con queste motivazioni: «Le suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate, in ogni dove, dall'attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono, per recare offesa alla persona, proprio ai termini utilizzati dall'imputato».
Questa è l’ennesima prova che il Ddl Zan non serve perché già la vigente normativa permette, ad esempio, di sanzionare condotte lesive dell’altrui fama. E poco importa che il consigliere comunale si riconosca come omosessuale oppure no. Lo stesso epiteto rivolto a persona omosessuale avrebbe ricevuto identica e giusta condanna.