Diritto UE vs diritto nazionale, la Corte di Giustizia ribalta i piani
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Partendo dal caso di un transessuale nato in Bulgaria e intanto trasferitosi in Italia, la Corte di Giustizia dell’UE ha sentenziato che il diritto europeo prevale sulle normative nazionali e sulle sentenze dei giudici. Così l’Europa sprona alla disobbedienza.
Prima siamo europei e poi, semmai, italiani, bulgari, francesi, eccetera. Questo, in sostanza, il monito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea contenuto nella sentenza del 12 marzo scorso concernente il caso di un transessuale che voleva cambiare i propri documenti identificativi nel Paese d’origine.
La vicenda è la seguente. K. M. H. nasce nel 1990 in Bulgaria ed è registrato all’anagrafe come uomo. Poi si trasferisce in Italia, si sottopone ad un trattamento ormonale e il suo aspetto diventa sempre più femminile. Questo però gli crea problemi seri al lavoro, ogni volta che viene in contatto con la pubblica amministrazione italiana e poi, quando ad esempio fa ritorno in patria, alla dogana, con la polizia, etc. Ecco allora che nel 2017 K.M.H. chiede al Tribunale distrettuale di Stara Zagora il cambio di nome e sesso all’anagrafe. Richiesta rigettata perché l’ordinamento giuridico bulgaro non prevede il “cambio” di sesso, eccetto in taluni particolarissimi casi. Ne nasce un contenzioso che arriva sino alla Corte Suprema di Cassazione bulgara. Quest’ultima da una parte dichiara che la stessa Corte Suprema aveva già ribadito in passato il divieto del “cambio” di sesso e che la Corte Costituzionale aveva espressamente dichiarato che il termine “sesso” doveva essere riferito esclusivamente al sesso biologico. Su altro fronte, però, la Corte rileva che non permettere il “cambio” di sesso contraddice: l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) concernente la vita privata, dato che in questo caso lo Stato non asseconda una scelta identitaria di un suo cittadino; l’art. 9 del Trattato sull’Unione Europea concernente il principio di uguaglianza, dal momento che i problemi di carattere amministrativo a cui va incontro K.M.H. hanno natura discriminatoria; e l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea concernente la libera circolazione dei cittadini dell’UE, dato che K.M.H ha riscontrato difficoltà oggettive a viaggiare.
Sulla scorta di queste ultime considerazioni la Corte Suprema di Cassazione chiede alla Corte di Giustizia dell’UE di intervenire. Quest’ultima dà ragione ai giudici bulgari e quindi a K.M.H., ma aggiunge alcune considerazioni che sono molto interessanti in merito al tema della sovranità nazionale. In primo luogo la Corte di Giustizia cesella questo ossimoro: «Allo stato attuale del diritto dell'UE, lo status delle persone, che comprende le norme relative al cambiamento di nome, cognome, nome proprio o identità di genere, rientra nella competenza degli Stati membri. Il diritto dell'UE non pregiudica tale competenza. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell'UE». Cioè, se esiste un’antinomia tra il diritto nazionale e il diritto dell’UE prevale quest’ultimo. E allora dove va a finire la sovranità legislativa nazionale? Nel cestino. Il rispetto della sovranità nazionale c’è solo a parole.
La Corte poi entra ancor più nel dettaglio. Se, come nel caso in esame, la Corte di Cassazione è vincolata dal pronunciamento della Corte Costituzionale, gerarchicamente a lei superiore, la Corte di Cassazione deve rispettare prima le normative dell’UE e disattendere le indicazioni della Corte Costituzionale. Inoltre non deve applicare le norme nazionali incompatibili con il diritto dell’UE: «Il giudice nazionale […] deve, se del caso, disattendere le valutazioni di un giudice nazionale superiore qualora ritenga, alla luce delle interpretazioni fornite dalla Corte, che queste non siano conformi al diritto dell'Unione, lasciando, se del caso, inapplicata la norma nazionale che lo obbliga a conformarsi alle decisioni di tale giudice nazionale superiore. Infatti, tale obbligo è imposto in quanto, secondo una giurisprudenza consolidata, non si può ammettere che norme di diritto nazionale, anche se di natura costituzionale, pregiudichino l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione».
Non solo i giudici nazionali devono disattendere le indicazioni di giudici di grado superiore e non applicare le norme nazionali, ma addirittura d’ora in poi dovranno avere un orientamento giurisprudenziale in linea con le normative dell’UE, anche se l’orientamento pregresso era di segno diverso. E quindi esiste un «obbligo per i giudici nazionali di modificare, se del caso, la giurisprudenza consolidata qualora tale giurisprudenza si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, anche qualora tale giurisprudenza provenga da un organo giurisdizionale superiore».
In sintesi il diritto dell’UE, soprattutto quello ideologico, prevale sulle normative nazionali e sulle sentenze dei giudici. I parlamenti e i giudici nazionali non hanno una loro autonomia, bensì devono adeguarsi ai diktat europei. Se non lo fanno, qualsiasi giudice è legittimato dall’Europa a ribellarsi, non applicando le normative del suo parlamento e non obbedendo alle indicazioni di giudici di grado superiore. L’Europa quindi sprona alla disobbedienza incivile, all’anarchia, al compimento di veri e propri reati, a condotte antigiuridiche. L’Europa è il tiranno e gli stati membri gli schiavi.

