Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santi Giacinta e Francesco Marto a cura di Ermes Dovico
Ideologia per sentenza

“Cambia” sesso senza ormoni: quando la percezione supera la realtà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tribunale di Avezzano ha stabilito che una ragazza di 19 anni può “cambiare” sesso senza sottoporsi a operazioni chirurgiche e neanche a trattamenti ormonali. Una decisione in contrasto con la lettera della legge 164, che comunque, negando il dato genetico, è all’origine dei problemi.

Vita e bioetica 20_02_2026

In Italia è possibile “cambiare” sesso, ossia procedere a cambiare nome e sesso anagrafico, grazie alla legge 164/1982. Cosa dice questa legge così come interpretata dalla giurisprudenza? Il “cambiamento” di sesso di una persona è deciso dal giudice «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Queste modificazioni possono essere conseguenti a malformazioni genetiche congenite, operazioni chirurgiche e/o trattamenti ormonali. Serve anche la relazione di uno psicoterapeuta.

È accaduto che una ragazza diciannovenne di Avezzano, che si percepisce come non binaria, cioè non sente di essere donna né uomo, abbia ottenuto la possibilità legale di “cambiare” sesso senza passare dal bisturi e senza sottoporsi a trattamenti ormonali. Sono stati sufficienti un certificato psichiatrico e una relazione psicologica. Era già successo nel 2023: una persona aveva legalmente “cambiato” sesso senza bisogno nemmeno del trattamento ormonale (clicca qui per un approfondimento). Quindi, ora questa ragazza è registrata all’anagrafe come Jefferson e il sesso da “F” è diventato “M”.

L’avvocato Silvia Tiburzi ha assistito la ragazza e ha rilasciato una intervista al sito Gay.it: «Era il nome a creare problemi, mentre non ha mai manifestato preferenze sui pronomi maschile o femminile, fin dall’inizio dell’iter legale – spiega la Tiburzi. Non era minimamente interessato ad effettuare una cura ormonale, proprio perché da persona non binaria, non aveva interesse a transitare fisicamente. Ciò che creava problemi era proprio il nome. Ma il ragazzo ha capito e non ha avuto problemi ad accettare anche la rettifica del genere in M, pur di avere il proprio nome di elezione maschile registrato sui documenti». In breve, la ragazza voleva essere chiamata con un nome maschile e avrebbe anche voluto che all’anagrafe fosse registrata con una “X”, cioè senza sesso – come accade in 15 Paesi al mondo – ma questo non è permesso in Italia, così come non è permesso avere un nome maschile o femminile e avere un sesso anagrafico diverso dal sesso espresso dal nome. Dunque, se sei Jefferson sei registrato come maschio (M) all’anagrafe.

L’avvocato continua così: «Avevo preparato Jefferson alla possibilità che la richiesta venisse rigettata, soprattutto per l’assenza di terapia ormonale prevista dalla legge 164/82, anche dopo la modifica del 2015 che ha stralciato l’obbligo di interventi chirurgici». Infatti, la Consulta nel 2015 aveva chiarito che quelle modificazioni dei caratteri sessuali imposte dalla legge affinché si potessero cambiare nome e sesso all’anagrafe potevano avvenire anche solo grazie ai trattamenti ormonali. Non era quindi più necessario il bisturi. Però un trattamento ormonale ci doveva essere.

E allora come ha fatto questa diciannovenne di Avezzano ad avere il via libera per il “cambio” di sesso da parte del Tribunale? Lo spiega sempre l’avvocato Tiburzi: «Abbiamo puntato il nostro ricorso sull’interpretazione della 164 nella dicitura particolare della modificazione psicologica del genere, su quanto andasse prediletta rispetto alle modificazioni biologiche. A quel punto la pubblica ministera [sic!] con un gran sorriso ha detto Sì». In breve, prevale la percezione psicologica sul dato somatico: se mi credo uomo, anche se sono geneticamente donna e anche se il mio aspetto è femminile, posso comunque “cambiare” sesso perché l’autopercezione psicologica è più importante, in questa logica distorta, della realtà biologica del mio corpo.

Da una parte, la decisione del giudice è chiaramente in contrasto con la lettera della legge 164, così come interpretata dalla sentenza n. 15138 del 2015 della Corte di Cassazione e dalle sentenze n. 221 del 2015 e n. 180 del 2017 della Corte costituzionale. Infatti, i giudici avevano espressamente indicato come requisito minimo per il “cambio” di sesso l’essersi sottoposti almeno a trattamenti ormonali, trattamenti invece assenti nel caso della ragazza ora di nome Jefferson.

Per altro verso, come avevamo già evidenziato a suo tempo, questa decisione rispecchia la ratio profonda della legge 164 che era già iniziata ad emergere nelle sentenze appena citate della Cassazione e della Consulta. La legge ci dice che puoi “cambiare” sesso, ossia puoi legittimamente cambiare identità sessuale anagrafica al di là del dato genetico. Ora, se il dato genetico è irrilevante, perché dovrebbe essere rilevante – così come richiede la stessa legge – l’aspetto fisico, che, tra l’altro, deriva da quello? Se è irrilevante il dato corporeo, questo può includere il fattore genetico come quello legato all’aspetto, alla morfologia. I caratteri sessuali primari (gli organi riproduttivi) e secondari (peli, seno, voce, muscolatura, etc.) sono sempre attributi fisici al pari dei cromosomi XX e XY: se questi ultimi possono essere trascurati perché non potrebbero essere trascurati anche i primi? Insomma, ignorato il sesso genetico – che è quello determinante per l’attribuzione del sesso in una persona – a maggior ragione si può ignorare l’aspetto sessuale. E, quindi, dichiarata la separazione tra sesso anagrafico e fisico occorre essere coerenti fino in fondo e così sganciarsi da ogni riferimento corporeo, inclusi i caratteri sessuali primari e secondari, per permettere il “cambio” di sesso.

Forse l’unico motivo, ma fragilissimo, per poter esigere un cambio di aspetto fisico al cambio del sesso anagrafico è di carattere sociale: evitare che Marta si presenti agli altri con tanto di barba e baffi. Ma è evidente che questo motivo si sgretola di fronte all’interpretazione giurisprudenziale, riflesso di quella sociale, che vede l’identità sessuale percepita come centrale perché facente parte dell’identità personale, così centrale che diventa diritto di essere uomo e donna anche senza modificazioni fisiche, dal momento che l’importante è la coscienza di sé. Imporre condotte consequenziali a questa rappresentazione identitaria sarebbe violenza fisica.

Dunque, centrale in questo processo che vede il dato di realtà superato da quello ideale – e il caso della ragazza di Avezzano è tappa avanzata di questo processo – è la volontà del singolo che s’impone sulla realtà. Il pensiero basta a modificare il reale, anzi il pensiero crea il reale. Sono i frutti amarissimi dell’idealismo filosofico. Così Arthur Schopenhauer: «“Il mondo è mia rappresentazione”: questa è una verità che vale in rapporto a ciascun essere vivente e conoscente. […] Nessuna verità è adunque più certa, più indipendente da ogni altra, nessuna ha minor bisogno d’esser provata, di questa: che tutto ciò che esiste per la conoscenza, — adunque questo mondo intero, — è solamente oggetto in rapporto al soggetto, intuizione di chi intuisce; in una parola, rappresentazione» (ll mondo come volontà e rappresentazione, Editori Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 10). Se io mi rappresento come donna, pur essendo biologicamente uomo, sono realmente donna. È vero, la filosofia non sempre è utile. Spesso è dannosa.



LA SENTENZA DI TRAPANI

Cambio di sesso senza ormoni: il corpo è un accessorio

Trapani: il giudice autorizza il cambio di sesso di un uomo senza bisturi e ormoni: è il compimento di un percorso che va dalla legge 164/82 fino ai pronunciamenti di Consulta e Cassazione del 2015: riconosciuto il diritto, basta un'autodichiarazione. Ma è la superbia di credersi Dio onnipotente, in cui la volontà coincide con l’essere.